Procedimento sostitutivo ex art. 14 LR Lombardia 11.03.2005 n. 12
In seguito al deposito di una rituale istanza di apertura di procedimento amministrativo per l’approvazione di Piano Attuativo, volto al conseguimento dell’adozione e successiva approvazione di Piano di Lottizzazione avente ad oggetto interventi edilizi da realizzarsi sulla proprietà dei privati proponenti, l’Ente Locale è rimasto inerte e si è, pertanto, reso necessario instaurare il procedimento sostitutivo ex art. 14 della Legge Regionale della Lombardia n. 12 dell’11 marzo 2005
L’art. 14 della Legge Regionale citata contempla, in effetti, la disciplina per l’approvazione dei piani attuativi.
In particolare secondo il disposto dell’articolo 14 citato i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal consiglio comunale.
Più specificamente, per i piani di iniziativa privata l’adozione interviene entro 90 giorni dalla loro presentazione al comune, salvo che gli uffici comunali deputati all’istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti.
Nell’ipotesi sopra descritta di richiesta di integrazione il termine dei 90 giorni decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovverosia delle modifiche progettuali.
La conclusione della fase istruttoria, qualsiasi ne sia l’esito, deve essere comunicata dai competenti uffici comunali al soggetto proponente.
a deliberazione di adozione viene depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati e de deposito è data comunicazione al pubblico mediante affisso all’albo pretorio.
Nel periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni entro di 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
Infine, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale approva il piano attuativo decidendo sulle osservazioni presentate.
I commi 6 e 8 dell’articolo 14 della legge lombarda per il governo del territorio prevedono, inoltre, un procedimento sostituivo per l’approvazione dei piani attuativi nell’ipotesi di inerzia da parte dell’Ente Locale.
Specificamente l’infruttuosa decorrenza del termine di 90 giorni dalla presentazione del piano attuativo costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.
Prodromo del predetto intervento sostitutivo è un’intimazione al comune di provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, alla conclusione del procedimento di adozione del piano presentato; istanza di conclusione che deve essere effettuata o con atto notificato, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.
Decorso inutilmente il termine dei 15 giorni indicato nella diffida sopra descritta, il soggetto proponente il piano attuativo può inoltrare al Dirigente della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un Commissario ad acta.
Il Dirigente nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, prima della nomina del Commissario, provvede in merito alla richiesta invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano attuativo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la quale si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ex art. 7 della L. 241/1990.
Scaduto infruttuosamente, altresì, il termine dei 30 giorni sopraccitato il Presidente della Giunta regionale o provinciale o l’assessore competente, se delegato, entro i successivi 15 giorni procede alla nomina del Commisario ad acta il quale assume, in via sostitutiva, gli atti ed i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo.