È del Consiglio Provinciale la competenza ad esprimere la valutazione di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il giudice amministrativo si è espresso in merito alla validità del parere di NON compatibilità di un PII con il PTCP emesso dalla Giunta Provinciale, argomentando in merito alle attribuzioni di natura propriamente pianificatoria del Consiglio, ex art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di quelle di mera attuazione degli indirizzi della Giunta, ex art. 48, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La natura di piano urbanistico propria del PII consente di farlo rientrare tra i “piani territoriali ed urbanistici” di cui all’art. 42, comma 2, lettera b) del TUEL ed il relativo parere, pertanto, deve essere reso dall’organo consiliare. La norma in oggetto è chiara nell’attribuire alla competenza del consiglio la materia dei piani territoriali ed urbanistici ed i programmi di attuazione, ivi compresi i pareri da rilasciare in tali materie. La formulazione letterale della norma non consente di distinguere tra funzione di pianificazione in senso stretto e funzione di attuazione della pianificazione, né di attribuire al consiglio gli atti di pianificazione ed alla giunta quelli di attuazione della pianificazione.
Nel caso concreto il parere di compatibilità è stato reso su una variante al P.R.G. e pertanto su una ipotesi pienamente riconducibile alle attribuzioni del consiglio provinciale, come previsto anche dall’art. 92, comma 8, della LR 12/2005.
Consentire alla giunta provinciale di esprimere parere di compatibilità con il PTCP, significherebbe lasciare a questa il potere di ammettere deroghe al PTCP stesso, devolvendo all’organo esecutivo funzioni idonee ad incidere sulle scelte di programmazione che spettano all’organo elettivo.
Tar Milano, 23 maggio 2007, n. 5292, conformemente Tar Milano, 29 ottobre 2008, n. 5219
Dott.ssa Loretta Davanzo