La sentenza verte sul ricorso proposto da alcuni proprietari di terreni siti nel Comune di Pianico per l’annullamento delle deliberazioni con cui lo stesso Comune ha approvato e adottato il Piano per il governo del territorio.
I ricorrenti lamentavano come con il nuovo Piano per il governo del territorio, i terreni di loro proprietà, fossero stati classificati in modo diverso dalla destinazione originaria (una parte destinati ad attrezzature pubbliche, ed un’altra per nuovi parcheggi e nuove strade); con il nuovo Pgt si prevedeva una destinazione in ambito di trasformazione residenziale (ATR) per i terreni in questione. Eccepivano inoltre i ricorrenti come non fossero state accolte le loro osservazioni, tese ad ottenere una nuova classificazione più favorevole.
Tra i vari motivi proposti nel ricorso, si possono evidenziare la violazione dell’art. 11 della Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, in quanto la suddetta classificazione “ATR”, violerebbe il principio di perequazione urbanistica; degli artt. 39 del T.U. sugli espropri e 9 della LR 12/2005, in quanto il Pgt approvato dal Comune andrebbe a reiterare un vincolo sostanziale espropriativo senza motivazione e senza previsione di indennizzo. La mancata previsione di un indennizzo quindi, inficerebbe sulla validità del vincolo.
Viene inoltre sostenuta la violazione della LR 12/2005, in quanto il Pgt impugnato stabilirebbe esso stesso gli indici urbanistico- edilizi, che invece sono demandati dai piani attuativi.
Il Tar Brescia stabilisce che il ricorso è infondato e lo respinge, sostenendo che è infondato il motivo di ricorso con cui si eccepisce la violazione dei vincoli espropriativi, in quanto: “non vanno considerati espropriativi i vincoli che importano destinazioni, anche di contenuto specifico, realizzabili da iniziativa privata o promiscua, ovvero sia pubblica sia privata, e non postulino di necessità espropriazione o interventi ad iniziativa pubblica … detti vincoli infatti non privano il contenuto del diritto di proprietà ma si limitano ad imporre al titolare … di seguire una data procedura..” Queste caratteristiche si ritrovano nel vincolo imposto nel caso di specie, che quindi non assume carattere espropriativo.
Il Giudice amministrativo respinge anche il motivo inerente alla denuncia del mancato rispetto della perequazione urbanistica, sostenendo che la pianificazione urbanistica perequativa conferisce in primo luogo un indice edificatorio relativo a tutti i suoli dell’area interessata, conferendo ai proprietari di tali terreni diritti edificatori, ed in secondo luogo prevede la autonoma trasferibilità di detti diritti; stabilisce inoltre, come si possa edificare solo su alcune aree determinate individuate nella fase attuativa, concentrando su di esse i diritti generati su altri suoli. Aggiunge il Tribunale amministrativo che nell’ambito di formazione dei piani urbanistici di carattere generale, l’amministrazione comunale possiede ampia discrezionalità, sindacabile solo nel caso in cui pervenga a risultati manifestatamente illogici, che nel caso in questione non sussiste.
Secondo il Tar Brescia risulta inoltre infondato il motivo di ricorso per cui si sosterrebbe che il Pgt in esame “sovradimensionerebbe” in modo arbitrario gli standard previsti; in quanto: “La dotazione di standard in misura superiore al minimo di legge è un aspetto ulteriore dell’ampia discrezionalità pianificatoria di cui il Comune è titolare”.
In ultimo punto, il Giudice amministrativo respinge anche il motivo di ricorso con il quale i ricorrenti eccepiscono la violazione della LR 12/2005 sostenendo che il Pgt impugnato stabilirebbe esso stesso gli indici urbanistico edilizi, che invece sarebbero demandati dai piani attuativi. Il Tribunale amministrativo stabilisce che: “Sulla base del rilievo, condivisibilmente esposto dalla difesa del Comune, per cui la disciplina degli indici urbanistico edilizi contenuta nel Pgt è, così come per legge, solo indicativa, mentre quella vincolante va prevista dai piani attuativi”.