Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1070/2009, ha dichiarato che è legittima la delibera della Giunta di un Comune con meno di 5mila abitanti che ha attribuito al sindaco le competenze dei dirigenti, ed è perciò legittimo il provvedimento di questo sindaco che ha annullato una concessione edilizia. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la sentenza del Tar Piemonte, sezione I, 13 giugno 2007 n. 2584.
Facendo un’analisi della pronuncia del Consiglio di Stato, nel caso in questione si trattava del provvedimento di un sindaco che, nello svolgimento della sua funzione di responsabile del servizio urbanistico, ha annullato una concessione edilizia, facendo bloccare i lavori e richiedendo di presentare una nuova istanza di concessione edilizia. La società che si è vista annullare il permesso di costruire ha impugnato il provvedimento sostenendo che il sindaco non era competente a determinare questo annullamento e il blocco dei lavori, in quanto questo spetta ai dirigenti, come stabilito dall’articolo 107 del D.lgs. 267/2000.
Il Consiglio inoltre reitera la censura con cui si sostiene l’incompetenza del sindaco ad adottare provvedimenti in materia edilizio- urbanistica, in quanto anche in una pronuncia precedente (6 marzo 2007, n. 1052), lo stesso Consiglio ha ritenuto che l’articolo 53, co 23, della legge n. 388/2000, ha previsto che: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fina di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative in deroga…dell’articolo 107 del testo unico delle componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale…”.
La società ricorrente inoltre aveva sollevato un’altra questione per sostenere l’illegittimità del provvedimento del sindaco, sostenendo che la delibera della Giunta comunale, cui sopra, era stata affissa all’albo pretorio dopo l’affissione dell’ordine di sospensione dei lavori; di conseguenza la delibera dalla Giunta non poteva essere applicata prima della sua affissione all’albo pretorio.
I giudici hanno respinto anche questa tesi ulteriore, basandosi su due argomenti principali:
- la pubblicazione sull’albo pretorio non costituisca requisito di validità, ma ha soltanto valore di pubblicità;
- nel caso di specie la Giunta aveva dichiarato espressamente l’immediata esecutorietà della delibera, rimuovendo così ogni eventuale impedimento.
L’analisi e la pronuncia effettuata dal Consiglio di Stato dovrà essere presa in considerazione dal nuovo Codice delle autonomie, in modo che vengano stabilite le reali ed effettive competenze degli organi comunali, senza deroghe alternative.