La sentenza n. 1284/2008 ha ad oggetto il ricorso proposto da Immobiliare Mariella s.r.l., nei confronti del Comune di Como, affinchè fosse accertato e dichiarato:
- che il Comune non aveva competenza alcuna in relazione all’area di proprietà privata della ricorrente;
- che quindi il Comune non aveva diritto di chiedere il pagamento dei canoni demaniali;
- che in definitiva nulla era dovuto dalla ricorrente al Comune.
Si costituiva in giudizio il Comune chiedendo di poter citare in causa la Regione Lombardia cui riteneva comune la causa, ed inoltre lo stesso Comune eccepiva l’incompetenza del giudice adito. In quanto la competenza del giudice ordinario, in riferimento alla materia delle concessioni era unicamente in via eccezionale con riferimento alle controversie previste dalla legge n. 1034/1971.
Quindi, in via pregiudiziale si deve accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice amministrativo, o dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel merito, in via principale, accertare che la Regione Lombardia è titolare del rapporto in contestazione del 50% e respingere tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine rispetto alla questione pregiudiziale, rilevava doversi riconoscere l’incompetenza del giudice adito, in quanto la legge attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione delle controversie sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi incidenti in modo diretto ed immediato sul regime delle acque; nel merito il Comune rivendicava la legittimazione a richiedere il pagamento dei canoni di cui all’ingiunzione impugnata. Sottolineava come la disciplina regionale indicasse dettagliatamente le modalità dell’attività di gestione delegata con definizione delle tariffe da applicare, inoltre l’attività del Comune era specifica, in quanto riguardava le singole fattispecie nelle quali era ricompresa quella relativa alla concessione dell’area demaniale. La demanialità dell’area non poteva essere disconosciuta in quanto risultava emessa da un provvedimento di delimitazione emesso dall’Autorità competente, né poteva essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui: “la demanialità del bene era venuta meno per essere l’area priva in modo irreversibile della funzione pubblica”; al contrario gli enti pubblici preposti avevano espressamente confermato la natura dell’area de qua, imponendo alle parti private il relativo regime.
La Regione Lombardia si costituiva in giudizio e faceva proprie le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario già proposte dal Comune, eccependo inoltre che si trattava di un’ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune a titolo di pagamento di un tributo evaso, la cui competenza doveva ritenersi quella del giudice tributario.
Il Tribunale di Como rigetta l’eccezione di giurisdizione, in quanto la domanda della ricorrente mira a contrastare una pretesa economica del Comune, e quindi al di fuori di qualunque procedimento amministrativo; non può quindi dubitarsi della competenza del giudice ordinario.
Nel merito il Tribunale, in riferimento all’eccezione sollevata della ricorrente nei confronti dell’ingiunzione di pagamento, sottolinea come debba essere escluso da un lato, che l’opposizione si incentri su una contestazione del quantum dei canoni pretesi dal Comune e dall’altro, che al Tribunale venga chiesta una pronuncia di accertamento sul carattere pubblico o meno della demanialità dell’area.
Poiché nessuna contestazione è stata sollevata sui criteri in base ai quali il Comune è pervenuto a determinare le somme oggetto di ingiunzione, l’opposizione della ricorrente rimane priva di fondamento; per questi motivi il Tribunale di Como rigetta l’opposizione.