Obbligo di motivazione

La funzione di pianificazione urbanistica, oggi “governo del territorio”, scaturisce dalla natura peculiare del potere pubblico in materia di programmazione e disciplina del territorio, che spetta all’ente locale.

L’esercizio della funzione di pianificazione da parte dell’amministrazione è espresso negli strumenti generali di pianificazione ed implica importanti conseguenze in ordine al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Risalente indirizzo del giudice amministrativo ha affermato che:

  • le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto,  abnormi illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si vogliono in concreto soddisfare;
  • in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’Amministrazione, riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale,  seguiti nell’impostazione del piano stesso.

Il limite al generale potere di non motivare le scelte urbanistiche si incontra nel caso in cui la modifica prospettata incide su singole posizioni connotate da una fondata aspettativa.

In tal caso esiste un onere di motivazione delle scelte amministrative ed a fronte di tale onere esistono interessi legittimi particolarmente qualificati dei soggetti privati incisi dalle scelte di pianificazione.
Le tipiche situazioni in cui la giurisprudenza amministrativa ha individuato interessi legittimi particolarmente qualificati, che impongono l’obbligo di motivare le scelte del piano, sono:

  1. la stipula di una convenzione di lottizzazione;
  2. l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, del diniego di concessione edilizia;
  3. la reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto;

(CdS, Sez. IV, 3 marzo 2009, nr. 1214; CdS, Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5834)

Recentemente, con sentenza Tar Trento, 6 novembre 2009, n. 277, anche l’accordo intervenuto con l’ente locale (in particolare la convenzione di lottizzazione, ma a condizione che sia divenuta operativa) è stata considerata interesse legittimo qualificato che comporta l’obbligo per l’amministrazione di motivare le scelte di pianificazione.

Conformemente;
Tar Lombardia BS 27_2010
Tar Trento 1_2010
Tar Trento 21_2010
CdS 1477_2009
CdS 1149_2009
CdS 2418_2009
CdS 2630_2009
CdS 4024_2009

Dott.ssa Loretta Davanzo