Quanto alla sospensione dei piani regolatori nell’ambito del contesto spagnolo
In tema di pianificazione urbanistica, peculiare rilievo rivestono due sentenze pronunciate dal Tribunale Supremo spagnolo (in data 21 ottobre 2009 e 29 gennaio 2010, rispettivamente relative ai risorsi n. 5206/2008 e 5877/2008) relativamente ad altrettanti ricorsi presentati contro i piani regolatori gravati i quali, nel prevedere aree da destinare ad insediamenti urbanistici, non avevano adeguatamente ponderato il connesso rischio ambientale ovvero l’effettiva e concreta disponibilità di risorse idriche onde fronteggiare il maggior carico insediativo.
Orbene, il Tribunale ut supra ha concesso la sospensione cautelare richiesta in relazione agli strumenti urbanistici (pertanto ravvisando gli indefettibili presupposti ad essa sottesi, quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora) per contrasto con il sovraordinato interesse ambientale, di guisa riconoscendo la preminenza di quest’ultimo su quello urbanistico, contrariamente alle prefate pronunce giurisprudenziali.
Ciò è stato giustificato con la necessità di avallare sufficienti risorse idriche per lo sviluppo urbano – attesa l’impossibilità di aumentarne le dotazioni – alla luce del quale l’interesse perseguito dalla pianificazione urbanistica risulta soccombente.
Pertanto, il Tribunale introduce in via pretoria per i piani urbanistici la V.A.S. quale strumento preordinato a garantire la preventiva considerazione delle implicazioni ambientali in tutti i progetti che incidano sul territorio – ivi compreso lo sviluppo urbanistico – che ben avrebbe rivelato l’incompatibilità del complesso edilizio oggetto dei ricorsi con la legislazione delle acque, posto che la tutela dell’ambiente è presupposto indefettibile ed immanente nella pianificazione urbanistica.
Orbene, è evidente l’importanza della sospensione cautelare di cui sopra anche nell’ambito del nostro ordinamento, con il quale, all’evidenza, l’elemento di raccordo è dato dalla V.A.S. (che si sostanzia in uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione, avente la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo (recepita dal legislatore italiano mediante il D. Lgs. n. 152/2006, poi integrato e modificato dal D. Lgs. n. 4/2008), la cui ratio è quella di avallare un “elevato livello di protezione dell’ambiente …all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
Invero, la V.A.S. permea il piano, divenendone elemento costruttivo, valutativo, partecipativo, gestionale e di monitoraggio, sì assolvendo al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità.
La rilevanza delle pronunce giurisprudenziali menzionate, è vieppiù evidente considerando che, come noto, in subiecta materia, non sono proponibili istanze cautelari relativamente al Piano di Governo del Territorio, atteso che le relative disposizioni non hanno carattere cogente e, quindi, non incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle aree di proprietà dei singoli – avendo invece carattere meramente indicativo – e sui rispettivi interessi (v. T.A.R. Milano, Sez. IV, 20 ottobre 2008, n. 5165).