Tar Lombardia, Milano, Sez. II 27 gennaio 2010, n. 190
La pronuncia in commento si è espressa in merito alla legittimità o meno di una norma di attuazione di un P.R.G. che vieta l’insediamento ai piani terreni, con vetrine che si affacciano sulla strada, di attività paracommerciali ed in particolare di agenzie immobiliari.
Un agente immobiliare, infatti, ha impugnato l’atto con cui l’A.C. la diffidava dall’effettuare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile da negozio ad agenzia immobiliare in quanto l’immobile ricade su aree sulle quali, secondo quanto previsto dalle NTA del vigente P.R.G., non è ammesso l’insediamento al piano terreno, con vetrine che affacciano su strada, di attività paracommerciali quali agenzie immobiliari…e gli uffici in genere”.
Il Collegio ha accolto il ricorso dell’agente immobiliare ritenendo l’atto in questione viziato sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità, in quanto introduce un limite ingiustificato che si concretizza nella violazione dell’art. 41 della Costituzione.
Ritiene altresì, il Collegio, insufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in quanto “l’esigenza di preservare l’integrità dei fronti commerciali, non è sufficiente a giustificare una limitazione così invasiva nell’attività economica di determinate categorie” e “la necessità di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali di un comune, imponendo che le vetrine siano utilizzate solo da attività con la vendita di beni al pubblico, può giustificarsi in una realtà turistica, ma non in un comune che non rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica”.
La disposizione contenuta nelle NTA, pertanto, si concreta in una ”limitazione all’attività economica di una pluralità di categorie d’affari, limitazione che non trova un’idonea giustificazione nell’interesse pubblico teso a rivitalizzare le strade, con vetrine solo d’esposizione, in considerazione della realtà territoriale del comune stesso”.
Dott.ssa Loretta Davanzo