Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, 21 aprile 2010, n. 5587
La controversia riguarda la legittimità del diniego opposto dall’autorità competente in materia di rilscio di concessioni demaniali marittime su una richiesta di rinnovo attinente ad una porzione del demanio.
Sull’area demaniale già oggetto di concessione insiste un muro di contenimento in cemento armato, realizzato contestualmente alla realizzazione dell’immobile prospiciente il litorale marino, ed avente funzione di barriera frangiflutti, sulla cui funzione di contenimento non vi è contestazione da parte dell’Amministrazione, la quale l’aveva in passato considerato “indispensabile sia come contenimento dell’acqua di mare che come elemento essenziale stabilizzante per la staticità del corpo di fabbrica”.
Nell’accogliere il ricorso, il G.A. afferma che il muro in questione svolge una funzione che non può ritenersi meramente privatistica, costituendo barriera frangiflutti e di contenimento di terreno e dei fabbricati limitrofi, non rilevando l’indiretto beneficio che indubbiamente apporta al privato.
“La tutela delle coste dalla erosione del mare, ancor più ove insistono costruzioni, non può relegarsi a questione di mero interesse privato, esistendo un evidente interesse pubblico alla tutela del patrimonio edilizio, come risulta comprovato dai numerosi interventi pubblici a tutela delle coste; e sarebbe veramente paradossale che l’amministrazione mentre interviene on fondipubblici a tutela delle coste, onn consenta al privato di mantenere, a proprie spese, opere che hanno il medesimop fine”.
Ha errato pertanto l’Amministrazione che ha denegato il rinnovo della concessione nel non considerare l’indubbia valenza pubblica della funzione svolta dal muro frangiflutti.
Dott.ssa Loretta Davanzo