È necessario garantire l’imparzialità tra autorità competente in materia di VAS e autorità procedente in materia di PGT
Tar Lombardia, Milano, 17 maggio 2010, n. 1526
Con la recentissima sentenza in commento il giudice amministrativo lombardo ha annullato il PGT di Cermenate per avere il comune individuato all’interno dello stesso ente l’autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e non avere, in questo modo, garantito la necessaria imparzialità tra autorità competente e autorità procedente, così come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
La pronuncia del Collegio milanese è determinata dalla puntuale ricostruzione della disciplina comunitaria e nazionale in materia, che viene introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27/06/2001 con lo scopo dichiarato di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente…all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”, non senza fare accenno alle esperienze statunitensi della tutela ambientale e alla prima enunciazione del principio di “Sviluppo Sostenibile” da parte della Commissione ONU per l’ambiente e lo sviluppo nel 1987.
Nella normativa regionale la “Valutazione ambientale dei piani” è introdotta con la L.R. 12/2005 all’art. 4, la quale rinvia espressamente a successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta per l’approvazione di indirizzi ed adempimenti (DCR 13/03/2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali” e DGR 27/12/2007 n. VIII/6420 “Procedura per la VAS”).
L’analisi coordinata delle suddette disposizioni in materia di VAS consente di distinguere nettamente tra autorità competente (lettera “p” dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006), definita come la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale, e autorità procedente (lettera “q” dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006), cioé la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma; ulteriori disposizioni contenute nel Codice dell’ambiente affermano con chiarezza “la necessità di separazione fra le due differenti autorità” il cui rapporto, seppur dialettico, deve essere giustapposto tra autorità specializzata di valutazione ambientale e autorità procedente di pianificazione.
Viene poi evidenziata l’assoluta obbligatorietà della procedura di VAS (art. 11, comma 5, del D. Lgs. 152/2006) nei procedimenti di approvazione di piani e programmi, sanzionata con l’annullamento per violazione di legge in caso di assenza.
Conclude il Tar Milano che “nella scelta dell’autorità competente, l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente”.
Avendo, pertanto, il Comune di Cermenate individuato l’autorità competente esclusivamente fra i soggetti collocati al proprio interno, legati da vincoli di subordinazione gerarchica o politica, ha in questo modo vanificato la finalità della disciplina della VAS, attuando un passaggio burocratico interno piuttosto che risolversi in una verifica dell’impatto del piano sull’ambiente, frustrando in questo modo gli scopi perseguiti dalla Direttiva Comunitaria, in particolare lo “Sviluppo Sostenibile” espressamente enunciato all’art. 3, comma terzo del Trattato dell’Unione Europea.
Nel ritenere tale modus operandi non idoneo a garantire la necessaria imparzialità dell’autorità competente in materia di VAS rispetto a quella procedente in materia di piani, a causa dell’evidente commistione fra il ruolo di controllore e quello di controllato, viene ritenuto illegittimo sia il provvedimento comunale di designazione dell’autorità competente, e quindi annullato il PGT sul quale il comune si dovrà rideterminare, ma viene anche annullata la DGR 27/12/2007 n. VIII/6420 limitatamente all’art. 3.2 dell’Allegato 1 (modello generale) “Autorità competente per la VAS”.
Dott.ssa Loretta Davanzo