Commento sentenza Tar Lombardia- Milano n. 5122 del 07.09.2010
La sentenza in commento trae origine dal contenzioso instaurato dagli odierni ricorrenti e volto all’ottenimento del provvedimento con il quale il Comune resistente ha disposto l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività ed avente per oggetto la riqualificazione e ristrutturazione di edificio condonato di proprietà dei ricorrenti e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Più specificamente con provvedimento il Comune resistente ha annullato in autotutela la dichiarazione di inizio attività, avente ad oggetto la riqualificazione e ristrutturazione di un edificio condonato di proprietà degli odierni ricorrenti, ritenendo che l’intervento edilizio contrastasse con l’art. 143 delle n.t.a. poiché, non rispettando la sagoma originaria, non era riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione ex art. 27 della l. Regione Lombardia n. 12/2005.
Avverso questa determinazione i ricorrenti articolavano molteplici doglianze instaurando il contenzioso avanti il Giudice Amministrativo: in particolare evidenziavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 delle n.t.a.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti; carenza di istruttoria; illogicità manifesta.
Ad avviso dei ricorrenti l’art. 143 delle n.t.a. faceva riferimento all’esistenza dell’immobile e non alla sua legittima esistenza e, inoltre, l’unica definizione valida ed efficace di ristrutturazione edilizia vigente in Lombardia è quella dettata dall’art. 27, c.1, lett. d), della l. reg. Lombardia n. 12/2005, ai sensi del quale la ristrutturazione mediante demolizione e contestuale ricostruzione deve rispettare solo il parametro della volumetria preesistente e non anche quello della sagoma.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a contestare la fondatezza delle censure dedotte, ha chiesto fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, della l. Regione Lombardia n. 17/2010 – ai sensi del quale “nella disposizione di cui all’art. 27, c. 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma” – per violazione degli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione.
Sul punto il Collegio ha sottolineato che l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, recante la definizione degli interventi edilizi, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, non derogabile dal legislatore regionale, pertanto, in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo citato l’intervento non può essere qualificato quale ristrutturazione edilizia, bensì nuova edificazione.
Due sono, dunque, le ipotesi di ristrutturazione quella di intervento conservativo, che può comportare anche l’inserimento di nuovi volumi o modifiche della sagoma e quella di intervento ricostruttivo attuata mediante demolizione e ricostruzione, vincolata al rispetto di volume e sagoma dell’edificio preesistente.
Quanto al titolo abilitativo necessario per realizzare ristrutturazioni edilizie, l’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 subordina al permesso di costruire gli interventi che portano alla realizzazione di un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino un aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti, della sagoma o delle superfici oppure, per gli immobili nella zona A, con mutamenti di destinazione d’uso, in tutti le altre ipotesi di ristrutturazione è sufficiente la previa presentazione della dichiarazione di inizio attività.
L’art. 27 della L. R. Lombardia n. 12/2005, al comma 1, lett. d), prevede che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
A differenza dell’art. 3, d.P.R. n. 380/2001 che pone un vincolo di identità di volumetria e di sagoma tra il nuovo edificio e quello preesistente, la norma regionale non menziona il limite della sagoma.
L’art. 103 della l.reg. Lombardia n. 12/2005, prevede, inoltre, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12/2005, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, con ciò escludendo implicitamente il carattere di principio fondamentale della norma recante le definizioni degli interventi edilizi.
Con l’art. 22 della l. reg. n. 7 del 05.02.2010, il legislatore regionale ha, infine, adottato una norma di interpretazione autentica, specificando che “nella disposizione di cui all’art. 27, c. 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11.03.2005, n. 12 la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma”.
Ad avviso del Collegio, il combinato disposto degli artt. 27, c. 1, lett. d), ultimo periodo, della l.reg. Lombardia n. 12/2005, come interpretato dalla l.reg. n. 7/2010 -nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione- e 103 della l.reg. Lombardia n. 12/2005 -nella parte in cui prevede che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 12/2005, cessi di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista, tra gli altri, dall’art. 3, d.P.R. n. 380/2001- si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dettato dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di governo del territorio e viola, dunque, l’art. 117, c. 3 della Costituzione.
Il Tar, pertanto, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale di cui si attende la pronuncia.