Concessioni demaniali – disapliccazione della proroga

LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI – PRIMA DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Con ordinanza del 27 ottobre 2010, n. 476, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna di Cagliari ha disapplicato l’art. 1 comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in quanto “…non appare coerente con i principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, in quanto idonea a sottrarre dal mercato beni produttivi al di fuori di ogni procedimento concorsuale.”.

A seguito di procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea n. 4908/2008 per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti della Direttiva Servizi (Bolkenstein n. 123/2006/CE), infatti, era stato eliminato il diritto di insistenza di cui al secondo comma, dell’art. 37, del Codice della Navigazione, introducendo però la previsione che per le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative il “…termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data.”.

Il collegio sardo ha ritenuto che l’atto impugnato sia in contrasto con il diritto comunitario in quanto attribuisce un rinnovo automatico della concessione demaniale senza prevedere alcuna procedura concorsuale e, secondo il principio di diretta applicazione nell’ordinamento interno di disposizioni comunitarie, ed in presenza di una norma interna incompatibile con una direttiva direttamente applicabile, ha disapplicato la norma interna incompatibile con le disposizioni del Trattato CE: