E’ ammissibile il ricorso di un Comune quando sia in gioco la tutela dell’ambiente nel territorio di propria competenza
Nota a sentenza Tar Brescia n. 1568 del 16 novembre 2011
Con la sentenza in commento il Tar Brescia ha dichiarato ammissibile, respingendo di conseguenza le eccezioni di inammissibilità della società controinteressata, il ricorso di un comune avverso il contenuto di una variante semplificata di un comune contiguo, con la quale si intendeva dare seguito alla realizzazione di un nuovo centro di distribuzione e logistica di merci.
Oggetto della variante impugnata è un progetto di centro di distribuzione e logistica merci in un’area classificata come agricola dal previgente strumento di piano e destinata prevalentemente alla coltura del mais; di detta area viene chiesta la variazione di destinazione urbanistica da zona E (agricola) a zona D3 (produttiva); l’intervento si propone di realizzare una rilevante superficie coperta di edifici produttivi con altezze che vengono segnalate come elementi di criticità, in un territorio pianeggiante; la stima dei flussi di traffico dei mezzi pesanti propone, per la sostenibilità degli aumentati volumi, una serie di interventi sulla viabilità ordinaria provinciale ed autostradale che la relazione di compatibilità a P.T.C.P. definisce “a sostenibilità critica”; l’area è inquadrata paesisticamente nel P.T.P.R. come ambito di particolare rilevanza paesistica, nel P.T.C.P. come zona agricolo-boschiva; sono presenti inoltre vincoli relativi a fasce di rispetto di un fiume e ricade nel territorio di un Parco Regionale; l’area inoltre è caratterizzata dalla presenza di seminativi avvicendati con presenza diffusa di filari arborei, cascine ed aree agricole di valenza paesistica.
Nella relazione istruttoria sulla compatibilità della variante al P.T.C.P. si evidenza che l’intervento in questione è in grado di causare “un notevolissimo impatto sul sistema agricolo” e la sottrazione di suolo interesserebbe “superfici ad alto valore agroforestale”.
Con tutto ciò, la società resistente eccepisce che il ricorso del Comune sarebbe inammissibile in quanto in comuni confinanti non sarebbero in alcun modo danneggiati dall’approvazione del polo logistico, non prospettandosi alcun danno all’ambiente posto che l’area oggetto dell’intervento sarebbe priva di particolari valori paesaggistici.
Di diverso avviso è il giudice amministrativo il quale ritiene che il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di cittadini, della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, sia pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell’ambiente.
“Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole – recita il Tar Brescia – riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il risarcimento del danno all’ambiente (come fa l’art. 18, comma 3, Legge 349/1986), e negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso danno. Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento”.