Monetizzazione degli standard urbanistici: illegittimità dei provvedimenti comportanti un abbattimento percentuale delle quote per la monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico e conseguente responsabilità dovuta al mancato incameramento dei corrispettivi
Corte dei Conti 12 marzo 2012 n. 40
Con la sentenza in epigrafe, la Corte dei Conti ha condannato a un risarcimento di danno erariale i componenti di una Giunta comunale che aveva adottato provvedimenti comportanti una riduzione delle quote per la monetizzazione delle aree di parcheggio pubblico da applicarsi ad interventi edilizi diretti.
Si tratta, appunto, secondo la Corte, di una condotta illegittima, non essendo contemplata e prevista né da norme primarie né da norme secondarie sia nazionali che regionali. L’istituto della monetizzazione, in un contesto normativo ove gli “standard urbanistici” si presentano come un limite alla discrezionalità amministrativa in relazione al prioritario obiettivo della tutela degli spazi pubblici, ha, infatti, carattere eccezionale, presupponendo, inoltre, determinati limiti o comunque richiedendo il rispetto di taluni criteri come quello, sancito in genere nelle legislazioni regionali, del “vantaggio economico” conseguito dal richiedente per effetto della mancata cessione.
Rileva, secondo la Corte, in relazione al caso di specie, anche quanto disposto dal Comune, nell’ambito del PRG, in merito ai corrispettivi pecuniari da impiegare per il procedimento di monetizzazione relativamente alle quote di parcheggio pubblico il cui valore, afferendo essi alle varie zone omogenee, si fondava sulla somma del “valore di mercato delle aree”, determinato in ragione della loro localizzazione e destinazione urbanistica nonché del “costo medio di realizzazione delle opere”, quest’ultimo ricavato da un’analisi dei costi effettuata dal competente Servizio Tecnico comunale.
Nella delibera di Consiglio comunale con la quale erano stati fissati i parametri sopraindicati era previsto che la Giunta comunale provvedesse ad aggiornare i valori di monetizzazione qualora le variazioni dei costi di mercato delle aree e delle opere lo avessero reso necessario.
Secondo la Corte, l’illegittimità delle condotta (e della relativa delibera) della Giunta comunale, consistente nella scelta di concedere una riduzione dei proventi della monetizzazione (nello specifico, attraverso un abbattimento percentuale del 40% delle quote prefissate), derivava dunque dal fatto di essere completamente slegata dai presupposti normativi del “potere” della Giunta di correggere in diminuzione o in aumento di “prezzo” della monetizzazione che come sopra delineato, era stato chiaramente ristretto al riscontro dell’esito del procedimento di aggiornamento dei parametri posti dal Consiglio comunale, secondo criteri economici derivanti da analisi di mercato e stime tecniche relative ai costi di costruzione.
Non solo. La Corte ha individuato i presupposti per qualificare la condotta dei componenti della Giunta come “dolosa”, derivando, innanzitutto, il danno erariale, costituito dal mancato incameramento dei corrispettivi derivanti dalla monetizzazione per l’effetto dell’abbattimento percentuale, da una condotta posta in essere “con la piena coscienza e volontà di violare i doveri connessi al munus publicum”.
In secondo luogo, il Comune aveva assentito alla monetizzazione ridotta in relazione ad un intervento edilizio (e relativa domanda di permesso di costruire),consistente – come rilevato dallo stesso giudice- nella mera riproposizione di un altro intervento presentato nell’anno precedente, e poi subito ritirato, relativamente al quale l’Amministrazione comunale aveva accolto la richiesta di monetizzazione ma senza, appunto, applicare lo “sconto percentuale” del 40% prioritariamente sancito nell’apposita delibera.
Infine, la condotta dei componenti della Giunta deve qualificarsi come dolosa, quanto meno nel senso gius- contabile di consapevole violazione dei doveri connessi al munus publicum ricoperto, in considerazione delle modalità con le quali dapprima era stato deciso di prevedere l’indebito abbattimento percentuale, addirittura bypassando i pareri dei Responsabili dei Servizi. Invero, nel provvedimento della Giunta comunale era previsto il parere favorevole del Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa limitatamente alla quantificazione dell’area destinata a parcheggio pubblico destinata alla monetizzazione, ovverosia veniva riportata un’inedita forma di parere per così dire circoscritto da interpretarsi nel senso che tale parere favorevole non si estendesse all’applicazione della diminuzione percentuale delle quote fissate.