Tar Lombardia, 5 aprile 2012, n. 1020
Un Comune lombardo rigettava una domanda di permesso di costruire relativa ad un intervento edilizio da realizzarsi su un’area avente destinazione agricola, ravvisando un contrasto con talune disposizioni del PGT adottato (e in particolare del Piano delle Regole).
Nello specifico, il compendio immobiliare risultava collocato, nell’ambito del PGT, in zona di rilevante pregio ambientale ove insistono quelle particolari porzioni del territorio definite dal Piano delle Regole come “percorsi”, “visuali” e “vedute” e, altresì, nell’ambito del PTCP, in un corridoio di connessione ecologica.
Il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale di diniego in quanto, nell’ambito delle “visuali” e dei corridoi di connessione, sono da ritenersi vietate una serie di attività ed, in particolare, la realizzazione di costruzioni emergenti dal piano di campagna, in quanto comportante alterazioni alle visuali esistenti. Analogo divieto sussiste per i corridoi di connessione ecologica.
Il Tar lombardo, sul punto, ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale: la destinazione agricola di una determinata porzione di territorio ben può giustificarsi per necessità di salvaguardia ambientale, prescindendo dall’effettivo svolgimento dell’attività di impresa agricola.
Altresì, in ordine alla compatibilità delle norme del PGT (nello specifico, Piano delle Regole) applicate dal Comune con la legislazione regionale sull’edificazione nelle zone agricole, ovverosia gli artt. da 59 a 62 della l.r. n. 12/2005, è stato ribadito che l’esistenza di divieti di edificazione in zona agricola non si pone di per sé in contrasto con le specifiche disposizioni regionali in quanto queste ultime non garantiscono sempre l’attività edificatoria e di conseguenza non impediscono al Comune di porre i divieti di cui sopra.
E’ importante precisare che il giudice amministrativo ha comunque accolto parzialmente il ricorso, nello specifico annullando il diniego comunale del titolo edilizio nella parte in cui vietava di realizzare, in relazione ad una esplicita previsione in tal senso contenuta sempre nel Piano delle regole, vivai o colture arboree.
Invero – afferma il Tar – l’impianto di un vivaio o di una coltura arborea non appare di per sé lesivo dei valori paesaggistici ed ambientali tutelati dal PGT, essendo semmai necessario fare riferimento alle concrete caratteristiche della piantagione, per accertare l’effettivo contrasto di quest’ultima con i suindicati valori. Il divieto assoluto ed apodittico di realizzare un vivaio o altre colture finirebbe, infatti, per pregiudicare irrimediabilmente l’attività dell’impresa agricola, sostanzialmente paralizzando l’attività stessa, in violazione di un diritto di rilevanza costituzionale, quale quello di libertà di iniziativa economica privata (cfr.art. 41 della Costituzione).
Sebbene il diritto di cui sopra debba trovare un giusto contemperamento con altri diritti posti a protezione di beni di rilevanza costituzionale (come il paesaggio, ai sensi dell’art. 9 della Costituzione), la preclusione all’esercizio di qualsivoglia attività d’impresa agricola (ai sensi dell’ art. 2135 del Codice civile) … non appare rispettosa del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Il giudice amministrativo richiama l’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), in materia di “attività edilizia libera” per evidenziare che il legislatore, in più occasioni, ha introdotto una disciplina edilizia in qualche modo “di favore” nei confronti dell’attività agricola, qualora la stessa non si sostanzi in una vera e propria attività edificatoria ma in una serie di opere di minore impatto, funzionali alla conduzione del fondo.