Permesso di costruire: obbligo di motivazione del provvedimento di diniego
Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 7 maggio 2012 n. 775
Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui la P.A. è sempre tenuta a motivare il provvedimento di diniego di permesso di costruire. Anche nella sentenza in epigrafe il giudice amministrativo ha, dunque, precisato che la motivazione deve essere esplicativa delle reali ragioni impeditive da individuarsi in un contrasto del progetto presentato con precise norme urbanistiche, esplicitamente indicate.
Nel caso di specie, invece – come rilevato dal Tar – l’Amministrazione comunale si era limitata, illegittimamente, a denunciare un generico contrasto dell’intervento con la normativa stabilita dal vigente Regolamento edilizio comunale e dalle NTA del piano comunale.
Inoltre, il provvedimento impugnato era stato emesso rispetto a una “semplice” domanda di variante in corso d’opera per cui interveniva quando al ricorrente era già stato rilasciato un permesso di costruire del quale egli solo domandava una variante (comportante modificazioni delle proporzioni dell’intervento che però non perdeva la sua originaria fisionomia). Dunque, a “fortiori” l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare se e per quali ragioni il nuovo progetto evidenziava profili di incompatibilità con la normativa urbanistica ed edilizia comunale che, invece, il permesso di costruire non presentava.