Nella divisione e frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità, stante l’autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizza un aumento dell’impatto del territorio e sussiste, dunque, l’obbligo di corresponsione degli oneri concessori.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012 n. 2838
Ancora una volta, il Supremo consesso amministrativo ha ritenuto applicabile il generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico all’ipotesi consistente nella divisione e frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità con distinti ingressi e servizi, configurandosi l’intervento in questione come “ristrutturazione edilizia”.
Con riferimento al caso di specie – riguardante un progetto di realizzazione di muro divisorio e di nuovi servizi igienici all’interno di un edificio con destinazione ad uso artigianale – è stato evidenziato come ai fini della sussistenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori sia rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, con la conseguenza che non risulta necessario che la ristrutturazione interessi l’edificio globalmente (con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato), essendo invece sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico «socio – economico» che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una divisione o frazionamento dell’immobile in due unità o fra due o più proprietari.