Interventi edilizi in aree destinate all’agricoltura, per opere di ristrutturazione non è necessario essere imprenditore agricolo.
Nota a Tar Lombardia, Milano, 24 maggio 2012, n. 1430
La pronuncia in commento, resa a seguito di impugnativa degli atti di annullamento in via di autotutela del permesso di costruire e di successive DIA in variante, fornisce una chiara interpretazione in tema di interventi edilizi in aree agricole.
In particolare l’Amministrazione in questione, dopo avere rilasciato un permesso di costruire per interventi di “ristrutturazione di edifici esistenti con demolizione di una parte degli stessi”, annullava in autotutela il titolo edilizio motivando il provvedimento con l’assenza in capo al titolare della qualifica di imprenditore agricolo e stante il fatto che sul fondo non veniva svolta attività agricola.
Premesso quanto sopra, si osserva che la L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i., all’art. 10, comma 4, lettera a), punto 1, demanda alla pianificazione comunale, in particolare al Piano delle Regole, sia l’individuazione delle aree destinate all’agricoltura che la definizione della relativa disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dagli artt. 59 e seguenti della stessa.
In particolare l’art. 60 stabilisce espressamente quali siano i “Presupposti soggettivi e oggettivi” che consentono di assentire “unicamente mediante permesso di costruire” gli interventi di cui all’art. 59, comma 1; l’imprescindibile requisito di carattere soggettivo è il possesso della qualifica di “imprenditore agricolo professionale”.
È tuttavia prevista l’ammissibilità, ai sensi del primo comma, dell’art. 62, della L.R. 12/05, di interventi sul patrimonio edilizio esistente, prescindendo dall’esistenza dei rigorosi requisiti soggettivi previsti dall’art. 60; è, in tal caso, irrilevante, il possesso della qualità personale di imprenditore agricolo.
Il regime speciale destinato all’imprenditore agricolo non trova pertanto applicazione, in base a quanto argomentato dal Tar Milano, laddove gli interventi modificativi del patrimonio edilizio esistente siano di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento.