L’accesso ai documenti non è riconosciuto al quisque de populo non potendosi ammettere una sorta di controllo generalizzato sull’attività della P.A.
Nota a sentenza Tar Milano, n. 2041/2012
La sentenza in commento è stata resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, a seguito di ricorso proposto per l’impugnazione del diniego tacito formatosi a seguito di istanza di accesso alla documentazione amministrativa e notificato, oltre che all’Amministrazione resistente, ai clienti dello studio in qualità di controinteressati.
La ricorrente, infatti, mediante istanza ex. art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., chiedeva all’Ente Locale di prendere visione ed estrarre copia dei permessi di costruire, rilasciati per la costruzione di un complesso residenziale; richiesta alla quale la P.A. non ha dato seguito nel termine previsto dalla normativa sul procedimento amministrativo, intendendosi conseguentemente tacitamente respinta.
La questione giuridica che viene in rilievo riguarda l’unico motivo di doglianza articolato nel ricorso, inerente l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 in quanto, secondo parte ricorrente, la richiesta di accesso conteneva puntualmente le circostanze legittimanti la pretesa di ostensione dei documenti richiesti.
La difesa articolata nei rituali atti depositati dallo studio per conto dei propri assistiti, ha fatto leva su una più corretta interpretazione della lettera della legge, la quale postula il necessario accertamento in concreto della situazione giuridicamente rilevante, o di qualsivoglia interesse strumentale all’accesso, che non si configuri in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.
Infatti, il solo richiamo a generiche esigenze difensive o il mero criterio della vicinitas, non sono in grado di soddisfare il requisito dell’interesse giuridicamente rilevante, così come previsto dal comma 1, lettera b), dell’art. 22, della Legge 241/1990.
Inoltre, considerato il disposto normativo riconducibile all’art. 25, comma 2 della predetta legge, l’istanza di accesso “deve essere motivata”, consentendo in tal modo all’amministrazione di correttamente individuare l’ambito di estensione della richiesta, anche attraverso la puntuale elencazione dei documenti amministrativi di interesse.
Il richiedente l’accesso ha, pertanto, l’onere di specificamente delimitare l’ambito dell’oggetto della domanda, evitando generiche motivazioni, al fine di escludere la necessità di elaborate attività di indagine da parte dell’Ente destinatario della richiesta.
Il Giudice Amministrativo ha aderito alle argomentazioni così articolate nelle memorie depositate dallo studio per conto dei propri assistiti, accogliendone la tesi difensiva e respingendo conseguentemente il ricorso per infondatezza.