L’accertamento della natura demaniale di un’area occupata abusivamente non può costituire un mero antecedente logico-giuridico da accertarsi in via incidentale
Nota a Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 giugno 2012, n. 3496
La pronuncia sottoposta alla presente analisi ha per oggetto l’impugnazione di un provvedimento di ingiunzione per la completa demolizione di opere edilizie abusive realizzate su pubblico demanio marittimo.
Già nel ricorso in primo grado i ricorrenti lamentavano la lesività dell’atto impugnato in quanto si assumevano titolari di un interesse connesso al riconoscimento della qualità privata dell’area occupata e chiedevano l’annullamento del provvedimento in quanto non era stata preliminarmente e correttamente accertata la demanialità del bene.
Avendo così definito il thema decidendum gli stessi ricorrenti, in merito al mancato accertamento della demanialità dell’area, il Tar territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione del Comune resistente in merito al difetto di gurisdizione del giudice amministrativo, dichiarando il ricorso inamissibile.
E’ pacifica, infatti, la giurisprudenza nel ritenere che il privato che contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo se e in quanto ritenuto illegittimo, mentre, ove si contestino esclusivamente aspetti procedimentali, la giurisdizione resta incardinata dinanzi al giudice amministrativo.
L’originale interpretazione che viene proposta dagli appellanti, con l’unico motivo articolato a sostegno della propria tesi, fa leva sulla ritenuta violazione degli artt. 7 e 8 del Codice del Processo Amministrativo e dei principi in tema di riparto di giurisdizione.
Secondo i ricorrenti in impugnazione la questione sul carattere demaniale dell’area costituisce un “mero antecedente logico-giudidico della questione, da accertare in via incidentale, fermo restando che il fulcro del thema decidendum concernerebbe la carenza di approfondimenti istruttori prodromici all’ordine di demolizione e la mancata conclusione del procedimento di delimitazione del confine demaniale”, con la conseguenza che il ricorso proposto in primo grado aveva ad oggetto la tutela di interessi legittimi.
I Giudici di Palazzo Spada, nel respingere il ricorso in appello, confermano quanto statuito dal giudice di prime cure in merito alla carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Sostiene il Collegio che “l’accertamento della natura giuridica e della proprietà del bene costituisce il presupposto unico ed essenziale che ha dato luogo alla contestata ordinanza di rimozione” e non può ritenersi, per tale ragione, che tale accertamento possa rappresentare una questione incidentale o un mero antecedente logico dovendosi ritenere, piuttosto, che esso costituisca l’ubi consistam sostanziale sul quale si innesta il potere esercitato dall’Ente Locale.