Quanto al termine decadenziale di impugnativa delle previsioni urbanistiche aventi effetto conformativo.
Note a Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4607/2013 R.G. del 30 aprile 2013, depositata in data 17 settembre 2013.
E’ d’uopo preliminarmente precisare che, nella fattispecie oggetto della vicenda processuale de qua, il proprietario di immobile interessato da determinazioni afferenti la riqualificazione urbanistica dell’area di che trattasi comportanti l’eliminazione del cespite, faceva le medesime oggetto di contestazione giudiziale in primo grado, conclusosi con una statuizione di inammissibilità del ricorso, in seguito ritenute meritevoli di conferma anche dal Supremo Consesso amministrativo.
Precisamente, nel decisum in esame, viene rilevato che, in materia di disposizioni volte a regolamentare l’uso del territorio nei suoi aspetti urbanistici ed edilizi contenute nello strumento di pianificazione generale, si deve discernere tra previsioni e/o prescrizioni che incidono, in via immediata e diretta, sullo stato dei luoghi con una nuova destinazione e zonizzazione delle aree a standard pubblici e localizzazione di opere pubbliche, rispetto ad altre regole che, in dettaglio, portano ad esecuzione siffatte previsioni.
Le prime, sono espressione della potestà conformativa del pianificatore, aventi validità a tempo indeterminato, incidenti sulle facoltà dominicali dei soggetti proprietari di immobili presenti nell’area interessata della nuova configurazione urbanistico – edilizia, pertanto negativamente incisi da tale vincolo.
Sulla scorta del prefato assunto, attesa l’immediata e concreta lesività delle disposizioni recate dalla variante gravata, è stato osservato che, in capo all’appellante, sussisteva l’onere di una tempestiva impugnazione della stessa, nell’osservanza del termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del relativo strumento urbanistico, ciò onde evitare che, il nuovo assetto scelto dall’Amministrazione, conseguisse una condizione di definitiva inoppugnabilità e, quindi, una cogente efficacia delle disposizioni introdotte nei confronti di ogni avente causa subentrante nel diritto dominicale.
Conclusivamente considerando, posto che il termine decadenziale onde proporre impugnativa avverso gli atti in contestazione è stato invece eluso nella fattispecie concreta, il Collegio – confermando la pronuncia di prime cure – ha statuito l’inammissibilità del ricorso proposto per intempestiva presentazione del gravame, ciò involgendo tanto l’atto presupposto, quanto quelli ad esso correlati e conseguenti, per via della concatenazione logica tra essi sussistente.