E’ illegittima l’adozione di una variante sostanziale senza la preventiva VAS
Nota a Tar Campania, Napoli, 24 luglio 2013, n. 3829
“La variante ordinaria (non “minore”) deve essere sottoposta a VAS e risulta a tale fine irrilevante, riferendosi al solo profilo procedurale, il fatto che essa sia stata adottata con procedura “semplificata”. Non rileva, infatti, la semplificazione della procedura, ma solo la natura sostanziale della variante”.
E’ quanto ha statuito la sentenza n. 3829 della Terza Sezione del Tar Campania nella quale il collegio ha ritenuto non meramente formale una variante adottata per adeguare il PRG agli strumenti di programmazione sovracomunali ed alla legislazione nazionale e regionale sopravvenuta, la quale ha consistito nella modifica di ben 21 articoli delle norme tecniche di attuazione.
Le modifiche presentano un’estesa portata e un’incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del PRG e per tale ordine di motivi le modifiche non possono ritenersi escluse tout court dalla VAS, così come dalla previa verifica di assoggettabilità.
La pronuncia chiarisce altresì che il dato letterale dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 circa la necessità di previa VAS, o di verifica di assoggettabilità, riguarda unicamente le modifiche “minori” al cui riguardo è demandata all’autorità competente la valutazione circa la possibilità che la variante sia in grado di produrre o meno effetti significativi sull’ambiente.
Chiarito ciò in ordine alle modifiche minori, il Tribunale evidenzia che, ai fini della qualificazione sostanziale della variante, vi sono diverse tipologie che rilevano ai fini della corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e che, siano esse generali, parziali o puntuali, risulta irrilevante il profilo procedurale; in altri termini la “variante semplificata” accedendo ad un profilo che rileva unicamente ai fini dell’iter di approvazione, non attiene “al profilo contenutistico dell’ambito di incidenza e della portata sostanziale, che è ciò che interessa ai fini della sottoponibilità a VAS”.
Chiarito, pertanto, che non rileva la semplificazione o meno dell’iter procedurale, ma la natura sostanziale della variante, il Giudice campano approfondisce l’indagine in punto di fatto sui contenuti della variante oggetto di contenzioso.
Viene sostanzialmente ridefinito il concetto di “servizi”, ai fini della destinazione d’uso, inserendone una serie di sottoclassi, le quali hanno immediato riflesso sulla disciplina delle destinazioni ammissibili e ciò incidendo altresì sul conseguimento degli standard di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968.
Ossia, con l’ampliamento della nozione di “servizi”, talvolta con riferimento a categorie all’evidenza non riconducibili agli standard urbanistici (istruzione, assistenza, cultura, attività di culto, parcheggi, ecc.) vengono di fatto ampliate le destinazioni ammissibili con l’introduzione di attività (pubblici esercizi, artigianato di servizio) con un impatto rilevante anche sulla dotazione complessiva degli standard urbanistici.
Risulta evidente che le modifiche oggetto della variante sostanziale impugnata “presentano una portata ed un’incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del vigente piano regolatore generale” e pertanto, trattandosi di variante strutturale, e non “minore”, non può essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica.