GLI ABBAINI SONO QUALIFICABILI COME “NUOVE COSTRUZIONI” AI FINI DEL CALCOLO DELLE DISTANZE TRA EDIFICI.
Nota a Consiglio di Stato n° 4501 depositata in data 11/09/2013.
Il caso esaminato riguarda un ricorso avverso la sentenza del Tar. Piemonte con la quale era stata accertata la violazione delle note tecniche di attuazione del piano regolatore generale con riferimento alla distanza minima di 5 Mt tra gli edifici ivi stabilita. In primo grado era emerso che il proprietario dell’immobile, difformemente dal permesso per costruire concesso per il frazionamento dello stabile in due unità immobiliari, aveva successivamente realizzato cinque abbaini in sostituzione di altrettanti lucernari e per i quali aveva ottenuto un successivo titolo abilitativo in sanatoria. Il Tar ha osservato che la realizzazione di questi abbaini, ha effettivamente comportato una modifica del tetto, determinando un avanzamento ed un innalzamento dell’edificio, tale per cui risulta violata la distanza minima di 5 Mt ed ha annullato il relativo permesso di costruire. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto disposto dal Tar ravvisando come, secondo Giurisprudenza costante, in presenza di opere edilizie che comportino una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio ed in particolare un aumento della volumetria e delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma di ingombro, si possa parlare di “nuova costruzione” in senso tecnico e non di semplice ristrutturazione ( Cass. 21000/2013; Cass. 17176/2008; Cass. 8015/2012; TAR Napoli 8326/2009 ). Nell’ambito delle opere edilizie si ha semplice ristrutturazione quando rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura. Risulta evidente che anche nel caso di specie la sopraelevazione e quindi “l’incremento dell’altezza massima relativamente alle diagonali della precedente copertura” realizzata con gli abbaini, avendo determinato un aumento della volumetria e della superficie di ingombro sia qualificabile come nuova costruzione e come tale sia soggetta alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici locali vigente al momento della variazione ai fini del computo delle distanze. Gli abbaini in questo caso costituiscono dei veri e propri corpi di fabbrica computabili nelle distanze fra costruzioni. E’ evidente che le disposizioni in materia di distanze legali previste dagli strumenti urbanistici locali non operano retroattivamente e quindi non sono applicabili a quei fabbricati realizzati prima della loro vigenza. Tale principio non è applicabile in caso di modifiche e di opere da realizzarsi su un edificio preesistente poiché in questi trattandosi di nuove costruzioni trova applicazione la disposizione in vigore al momento della loro realizzazione. La distanza tra gli edifici inoltre, secondo quanto precisato dai Giudici, “va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano” (Consiglio di Stato 7731/2010 e 6909/2005).