La disciplina della collocazione dei mezzi pubblicitari lungo gli assi stradali non può farsi rientrare nell’ampia nozione di circolazione stradale
Commento a Tar Campania, Salerno, 12 settembre 2013, n. 1862
La pronuncia in esame è stata resa a seguito dell’impugnazione del provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente respingeva le istanze formulate da parte ricorrente in merito all’installazione di poster pubblicitari e luminosi lungo l’asse stradale e con riferimento alla disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada inerente l’installazione di cartelli fuori dai centri abitati.
Viene in primo luogo esaminata la censura relativa all’asserita formazione tacita del provvedimento favorevole trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di installazione del mezzo pubblicitario.
Sostiene il Collegio di non condividere la tesi di parte ricorrente in quanto la previsione regolamentare impugnata attiene al rilascio dei provvedimenti autorizzatori al posizionamento di cartelli pubblicitari nei centri abitati; al contrario le istanze formulate al Comune non ineriscono a tali aree.
Infatti con la disamina del secondo mezzo di censura, nel quale viene censurato il presupposto alla base del diniego e cioè che il luogo di installazione non sia da collocarsi nella nozione di centro abitato, il giudice conferma che i siti in questione siano esterni al centro abitato.
L’estensione e la delimitazione del centro abitato, sostiene con un terzo mezzo di gravame il ricorrente, non andava effettuata con riferimento all’art. 4 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, bensì alla luce della oggettiva e diretta disamina dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell’edificato sull’asse viario in questione.
Sostiene il ricorrente che la delibera di giunta di delimitazione del centro abitato non includerebbe anche previsioni circa l’installazione di mezzi pubblicitari, soccorrendo allo scopo l’art. 3, comma 1, punto 8) del Codice della Strada circa la definizione di “Centro abitato”.
Il Collegio non condivide l’assunto di parte attrice ritenendo che la delibera di giunta impugnata piuttosto che illegittima sia da considerarsi estranea, in quanto la nozione di centro abitato prevista dal Codice della Strada differisce da quella in sede urbanistica, stante il fatto che “le finalità proprie del Codice della Strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico-edilizia che presenta per di più una diversa definizione di centro abitato”.
Conclude il Tar che la delibera giuntale di delimitazione del centro abitato costituisce unicamente parametro di riferimento ai fini dell’individuazione del centro abitato e che “nell’ampia nozione di circolazione stradale non può farsi rientrale anche la disciplina della collocazione dei mezzi pubblicitari lungo gli assi stradali, potendo costituire fonte di intralcio o comunque di disturbo alla circolazione”.