Non è nulla la vendita all’asta di un immobile abusivo, a seguito di espropriazione immobiliare, comminata al proprietario debitore allo scopo di soddisfare i suoi creditori.
Nota a Cassazione, III Sezione Civile, n. 23140, dell’11 ottobre 2013
Lo ha affermato La Corte Suprema con la pronuncia in esame, la quale è stata resa in un giudizio nel quale i debitori esecutati proponevano un’actio nulllitatis del decreto di trasferimento di un loro bene, lamentando la illegittima divisione dell’immobile in due unità in sede esecutiva.
Secondo i ricorrenti il frazionamento in più lotti operato in tal modo, integrava un’ipotesi di nullità insanabile del decreto di trasferimento del bene, derivante dall’inosservanza delle disposizioni della Legge 47/1985 ed imponeva il ricorso all’autonoma azione di nullità e pertanto non soggetta ad alcun termine perentorio, in luogo del rimedio di cui all’art. 617 del Codice di rito che prevede l’opposizione agli atti esecutivi.
Il debitore proprietario, nella fattispecie esaminata, proponeva ricorso chiedendo che venisse dichiarata la nullità della vendita giudiziaria del proprio immobile in quanto, secondo il ricorrente, il frazionamento non era possibile in base allo strumento urbanistico comunale.
In primis la Cassazione ha escluso che tale frazionamento precludesse la possibilità di vendere l’immobile abusivo espropriato.
In secondo luogo, in ossequio alla norma di riferimento, ossia all’art. 46 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizio), che definisce nulle tutte le cessioni di immobili abusivi edificati dopo il 17.03.1985, gli Ermellini hanno affermato che “anche l’immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita” costituendo, in caso contrario, un’alienazione aliud pro alio.
Il proprietario dell’immobile abusivo sottoposto ad esecuzione forzata, è tutelato nella sola fase della formazione dei lotti di vendita, superata la quale nessun rilievo può essere mosso sotto il profilo di vizi propri del decreto di trasferimento.