IL TITOLO EDIFICATORIO NECESSARIO PER COSTRUIRE UNA PENSILINA
Nota a TAR Campania, sentenza n° 5129 depositata in data 15 novembre 2013
Con la Sentenza in commento, il Tribunale amministrativo campano, esamina il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Napoli, recante l’ordine di demolizione di una pensilina posta sul balcone di proprietà dell’odierna ricorrente, e realizzata senza permesso di costruire.
I Giudici, nell’esaminare i motivi del ricorso, ribadiscono quello che è ormai un orientamento consolidato, sia della Giurisprudenza di legittimità che della Giustizia amministrativa, riguardo la natura e la funzionalità della pensilina ai fini della determinazione del titolo abilitativo necessario per la sua realizzazione.
Oggetto della controversia era quindi un pensilina modulare di plexiglass, di 5 Mt x 0,8 Mt, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni e priva di pilastri di sostegno.
I Giudici hanno così chiarito che è necessario il permesso per costruire per la realizzazione di pensiline che non possono essere classificate come opere pertinenziali o di natura precaria.
Secondo Giurisprudenza (T.A.R. Salerno 1376/2013; T.A.R. Perugia 434/2013), la precarietà dell’opera deve essere desunta non solo dalle caratteristiche strutturali determinate dalla sua facile e rapida rimovibilità, ma soprattutto, dalla destinazione d’uso della stessa, idonea a soddisfare esigenze contingenti e non prolungate nel tempo.
Pertanto, la struttura si può definire precaria, se le esigenze per cui è stata realizzata non necessitano, per loro natura, di un’opera durevole.
La qualificazione della pensilina in oggetto come intervento provvisorio ed accessorio, è ricavabile dalle sue ridotte dimensioni, dalle caratteristiche costruttive, e dai materiali utilizzati.
I Giudici, così come già avevano espresso con la sentenza n. 1371 del 20 marzo 2012, e conformandosi a quello che è l’orientamento dominante della Giurisprudenza, hanno chiarito che sono qualificabili come pertinenze le tettoie ed i ripari che rimangono aperti su tre lati ed addossate ad un edifico principale, e per le quali, date le loro ridotte dimensioni e la conformazione, risulti evidente la finalità di decoro, di arredo,e di riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici.
Stante la sostanziale coincidenza tra la nozione di pensilina e tettoia, nonché l’accertata funzione di riparo dagli agenti atmosferici che riveste la struttura de quo, il Tribunale ha concluso che la stessa potesse essere classificata come opera accessoria e provvisoria, e come tale non soggetta al permesso di costruire.
Secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione (sent. 33267/2011), le pensiline che per la loro natura non possono essere classificate come pertinenze, necessitano del permesso di costruire che deve essere richiesto quindi “non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori”.
Quindi le opere che, per la loro consistenza dimensionale comportano una rilevante modifica dell’assetto edilizio esistente, dotate di caratteristiche idonee ad incrementare l’abitabilità ed il godimento dell’immobile cui ineriscono ed il relativo carico urbanistico, necessitano per la loro realizzazione del permesso di costruire in difetto del quale si applicheranno le sanzioni previste all’art. 31 del T.U. dell’Edilizia (T.A.R. Napoli 4254/2013, 8320/2009 e 3870/2009, Consiglio di Stato 1442/2001 e 4438).