Non è esclusa in toto la competenza del geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato
Nota a Tar Venezia, 20 novembre 2013, n. 1312
Il contesto che origina la sentenza in commento è quello che vede l’Ordine degli Ingegneri impugnare una delibera di giunta comunale recante indirizzi in tema di competenza professionali dei geometri, la quale stabilita che “tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a m.c. 1500 adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.
L’ordine ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, rilevando la carenza assoluta di potere in capo alla giunta comunale per aver esercitato funzioni a carattere normativo in tema di competenze professionali, in assenza di una norma attributiva di tale potere.
I giudici di prime cure hanno ritenuto, innanzitutto, che la delibera comunale rientra nell’ambito degli atti d’indirizzo politico-amministrativo con i quali vengono fissate, dagli organi politici degli enti locali (sindaco, consiglio e giunta) le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Trattandosi, pertanto, di atto d’indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell’opera da realizzare.
Viene inoltre rilevato dal collegio che la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, “non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra”, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari (devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore) con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive.
Nel respingere il ricorso viene inoltre chiarito, in ordine al motivo di censura con cui veniva dedotto da parte ricorrente che la normativa in materia escluderebbe “in toto” la competenza dl geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato, che la norma in questione (il R.D. 2229/1939) è stata abrogata dal D. Lgs. 212/2010 e che, pertanto, la progettazione di strutture di “modesta entità” anche in cemento armato rientra tra le competenze professionali del geometra.