Sull’obbligo del Comune di prendere in considerazione nel procedimento urbanistico le istanze di confessioni religiose non cattoliche
Nota a sentenza Tar Brescia n. 1176 del 28 dicembre 2013
Con la sentenza in rassegna il Tar Brescia ha accolto il ricorso di un’Associazione Culturale di stampo religioso non cattolico ed ha ritenuto illegittima la delibera di approvazione del Piano di Governo del Territorio nella parte in cui omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche, esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei Servizi.
L’associazione ricorrente impugnava gli atti di pianificazione censurando la violazione degli artt. 9 comma 2, 71 e 72 della L.R. 12/2005 i quali richiedono che il Piano dei Servizi prenda in considerazione anche le esigenze delle confessioni religiose diverse da quella cattolica e ne individui le attrezzature necessarie all’esercizio del culto, programmando altresì, se necessario, il loro adeguamento.
L’Amministrazione redigente il piano non avrebbe tenuto conto dell’esistenza sul proprio territorio di realtà religiose diverse dalla cattolica, tenendo in considerazione nel Piano dei Servizi esclusivamente le esigenze della confessione cattolica e le conseguenti necessarie attrezzature ad essa riconducibili.
Ricorda il Collegio che l’art. 70 della L.R. 12/05 considera confessioni religiose, le cui istanze vanno valutate ai sensi degli artt. 71 e 72 della Legge Urbanistica lombarda, non solo quella cattolica, ma anche tutte le altre “confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano effettuati gli interventi ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali”.
Una volta accertato che nel redigere il Piano dei Servizi il pianificatore ha considerato unicamente i servizi religiosi collegati alla Chiesa cattolica, il Tar ha dichiarato l’illegittimità del Piano di Governo del Territorio nella parte in cui “omette di apprezzare, attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante realtà sociali espressione di religioni non cattoliche esistano nel Comune, di valutare le loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel Piano dei Servizi”.
Veniva altresì accolto un ulteriore motivo di doglianza per violazione dell’art. 10 della L.R. 12/05 in quanto il Comune avrebbe incluso l’edificio sede dell’Associazione ricorrente all’interno di nuclei di antica formazione, benché di recente costruzione e ristrutturazione e privo pertanto di pregio architettonico, in tal modo assogettandolo alla disciplina delle norme tecniche che limitano gli interventi ai soli restauro, manutenzione risanamento conservativo.
Nel richiamare il principio giurisprudenziale relativo alla discrezionalità di cui gode l’ente locale nel disporre in sede di pianificazione urbanistica, tuttavia il collegio ritiene che nel caso concreto tale discrezionalità sia sindacabile in quanto si configuri illogica ed arbitraria.
Nei nuclei di antica formazione, infatti, vengono inclusi una serie di edificazioni definite “moderne” limitate però “al primo sviluppo industriale e al liberty e razionalismo dei primi decenni del XX secolo” concetti che, a mente del tribunale, non si prestano a ricomprenderne al proprio interno l’edificio sede dell’associazione ricorrente in quanto non presente alcun pregio tale da farlo includere meritevolmente nella predetta categoria.