Valutazione Ambientale Strategica: tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli devono essere sottoposti a VAS prima dell’approvazione
Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 10 gennaio 2014, n. 43
Con la pronuncia in commento viene riproposta la materia della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con particolare riferimento alla scansione temporale della procedura di valutazione di incidenza.
Il Tribunale Amministrativo territoriale respingeva i primi due motivi del ricorso nel quale il ricorrente lamentava che, a seguito di una rideterminazione dei progettisti sulle osservazioni proposte dallo stesso, il piano avrebbe dovuto essere riapprovato dal Consiglio, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione al fine di permettere ulteriori osservazioni.
Sul punto il Giudice di prime cure, nel respingere le articolate censure, afferma che l’attività dei progettisti non può essere considerata come una nuova predisposizione del piano, in quanto questi si sono limitati a rielaborare il progetto adottato, inserendo le osservazioni accolte, così come definito dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione.
Erano stati ritenuti infondati anche i motivi di ricorso inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale effettuata dopo l’attestazione di compatibilità della Regione: riteneva il ricorrente che la predetta valutazione ambientale fosse illegittima in quanto effettuata dopo l’adozione del PUG.
Chiariva il Tar che “la valutazione di impatto ambientale effettuata dopo l’attestazione di compatibilità del PUG dalla Regione non può comportare l’illegittimità del PUG, ma al più una mera irregolarità che non può determinare l’annullamento di questo”.
Nel concordare con la decisione del Tar il Consiglio di Stato respinge l’appello proposto e ribadisce, in primo luogo, che la procedura di valutazione ambientale non è stata integralmente omessa e che, in secondo luogo, essendo il medesimo incombente comunque intervenuto prima della definitiva approvazione del piano ciò si concreta in una mera irregolarità improduttiva di effetti vizianti sulla definitiva approvazione del PUG medesimo.
Per effetto del D. Lgs. n. 4 del 2008, recita la sentenza in esame, devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di “pianificazione territoriale” e di “destinazione dei suoli” e tale valutazione deve essere effettuata – come disposto dall’art. 11, n. 3 – prima dell’approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale la data di “approvazione” del piano, e non quella di “adozione”, tanto che l’art. 11, n. 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal sub procedimento in questione”.