In tema di reati paesaggistici la norma non distingue tra difformità totale o parziale degli interventi, potendo anche la minima modificazione dei luoghi essere astrattamente idonea a ledere il bene protetto.
Commento a Cassazione Penale, Sezione III, 27 gennaio 2014, n. 3655
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società avverso l’ordinanza di sequestro dell’area interessata da una cava di calcare, avente ad oggetto la contestazione del reato di cui all’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 per aver effettuato attività di escavazione in assenza della prescritta autorizzazione.
Secondo la prospettazione dell’accusa, la condotta in parola integra la fattispecie di reato di cui all’art. 44 lettera c) del DPR 380/2001 a mente del quale si applica “l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 euro a 51645 euro nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”.
Invero, il decreto di sequestro, quanto all’elemento del fumus, si poggiava sulla considerazione che la prosecuzione delle attività estrattive in difformità dal titolo abilitativo realizzava la fattispecie di reato ambientale di cui all’art. 181 del D. Lgs. 42/2004.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società richiamando propri precedenti giurisprudenziali nei quali aveva osservato che l’art. 181 in parola punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa esegue sui beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere.
Con l’ampia locuzione di “qualsiasi genere” chiarisce il Supremo Consesso, si intendono non solo gli interventi edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto.
La norma in esame “non distingue tra difformità totale o parziale rispetto all’autorizzazione o variazione essenziale, come avviene invece per la disciplina urbanistica, cosicché è idonea a configurare il reato in esame ogni difformità significativa dell’intervento autorizzato e tale da vanificare gli scopi di tutela e controllo che il legislatore ha assicurato agli organi competenti attraverso la preventiva verifica della consistenza delle opere da eseguire”.
Di conseguenza, per qualsiasi modificazione la sanzione è unica ed è quella di cui all’art. 44 lettera c) del testo Unico sull’Edilizia.