Non è ammissibile il condono di un’opera precaria
Nota a Tar Venezia, 30 gennaio 2014, n. 125
Con la pronuncia in esame il Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia esamina la questione se sia possibile o meno il condono di un’opera precaria.
La vicenda nasce dall’accertamento effettuato dal Comune resistente nell’area agricola di proprietà della ricorrente, dal quale emergeva l’esistenza di un deposito di materiale, costituito da due cumuli di ghiaione e terreno vegetale, recintato da una rete metallica con pali in legno infissi al suolo, nonché la presenza di varie attrezzature di cantiere.
Constatava altresì l’Ente che la ditta proprietaria aveva presentato un’istanza di condono avente ad oggetto unicamente i cumuli di terreno e qualificandoli come un illecito edilizio riconducibile alla tipologia “opere non valutabili in termini di superficie e di volume”; rilevava inoltre come la domanda di condono riguardasse opere differenti da quelle descritte ritenendo che nell’area fosse in atto una stabile e radicale trasformazione urbanistica con mutamento di destinazione d’uso da agricola in produttiva, ipotesi che subordina detti interventi al rilascio del permesso di costruire.
Conseguentemente veniva emanata dapprima un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un provvedimento di riduzione in pristino con il quale si ordinava la demolizione/rimozione delle opere e dei materiali sopra descritti nonché il ripristino dell’area.
Secondo il provvedimento impugnato i due cumuli di terreno e ghiaia erano stati ritenuti dall’Amministrazione dei manufatti dal carattere precario, destinati ad essere smaltiti e ciò è confermato anche dal fatto che l’istanza di condono era stata presentata con riferimento alla tipologia “opere non valutabili in termini di superficie e volume” che prevede la sanatoria.
Sostiene parte ricorrente che l’istanza di condono avrebbe dovuto essere accolta senza la definizione delle opere oggetto della domanda di sanatoria.
Sul punto non concorda il Giudice secondo il quale era stata la stessa parte ricorrente a qualificare le opere di cui si tratta quali “opere non valutabili in termini di superficie e di volume”, legittimando l’interpretazione dell’Amministrazione nel considerare detti manufatti a carattere precario.
Al contrario, se cioè tali manufatti avessero costituito una stabile e definitiva trasformazione del territorio, da area agricola in produttiva, tale abuso non avrebbe consentito il riferimento alle “opere non valutabili in termini di superficie e volume” e parte ricorrente avrebbe dovuto presentare un’istanza di condono comprensiva del riferimento alla tipologia di opere “in contrasto con lo strumento urbanistico e con le leggi urbanistiche”, con conseguente obbligo di versamento di un’oblazione per un importo differente da quella in concreto versata.
Sostanzialmente, conclude il Tar Veneto nel rigettare il ricorso, “non è ammissibile il condono di un’opera precaria” in quanto nulla impedisce che l’Amministrazione, anziché rigettare immediatamente l’istanza, possa accoglierla e disporne la rimozione in un tempo differito, sancendo così la legittimità di un uso temporaneo e contingente dell’area.