Il permesso di costruire per la realizzazione dei bungalow
Nota a Cassazione penale, sentenza nr. 9268 depositata in data 26 febbraio 2014
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha esaminato il ricorso avverso il decreto con il quale il Giudice, aveva disposto di sequestro preventivo dell’area adibita a campeggio, di proprietà degli odierni ricorrenti, unitamente alle 51 case mobili in legno (prefabbricati e bungalow), composte da più vani, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica, del gas e fognaria, ed alle opere di trasformazione urbanistica ivi realizzate, avendo ravvisato nelle condotte degli stessi, gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 146 e 181 del d.lgs. 42/2004.
Il Collegio giudicante ha confermato la misura preventiva addottata in quanto, la natura permanente del reato di lottizzazione abusiva previsto dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia, legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, “in quanto l’esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare” (Cass. Pen., 30932/2009).
Secondo i Giudici, gli interventi de quibus configurano un’ipotesi di lottizzazione abusiva del terreno a scopo edilizio, in quanto tali opere costituiscono “ interventi di nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), per la cui realizzazione è richiesto il rilascio del preventivo titolo abilitativo.
L’art. 3 infatti prescrive che siano da considerarsi come nuove costruzioni “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorche’ siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformita’ alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.
Stante la lettera della norma e le caratteristiche degli interventi eseguiti, i Giudici hanno ritenuto che tali lavori avessero determinato una modificazione di carattere stabile del territorio, incidente sull’assetto urbanistico.
Ogni trasformazione duratura necessita del permesso di costruire, e ciò anche ove si tratti di strutture mobili, allorché esse non abbiano carattere precario.
Nella fattispecie concreta, i lavori realizzati dai ricorrenti, non sono qualificabili come opere temporanee poichè la temporaneità implica il montaggio e la rimozione del manufatto una volta che le esigenze dettate dalla stagione turistica siano cessate.
La Corte, in un caso simile a quello in esame nel quale gli imputati avevano realizzato in assenza di permesso di costruire delle strutture in legno all’interno di uno stabilimento balneare, con tanto di bar e servizi igienici, ha stabilito che “La natura precaria di un manufatto ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione.
La precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo” (Cass. Pen. 4131/2012)