Destinazione d’uso specifica impressa al fabbricato, sulla costante destinazione e utilizzo effettivo del fabbricato.
Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 5 marzo 2014, n. 1045
La società proprietaria di una capannone impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento con il quale il Servizio Attività Produttive Comunale le intimava l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di rimessa di veicoli, oggetto di SCIA presentata precedentemente, ravvisando l’incompatibilità tra tale attività con la destinazione impressa ai fabbricati ed alle aree interessate.
Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso in quanto infondato, motivando la decisione con il contrasto rinvenibile fra la destinazione d’uso dell’immobile della società ricorrente e la concreta attività che si intenderebbe ora esercitarvi; il capannone era stato, infatti, assentito e reso agibile quale autorimessa/hangar per ricovero e manutenzione di aeromobili, coerentemente con le destinazioni ammesse nell’area, e si vorrebbe ora destinarlo a deposito/rimessa di camper, autocaravan ed autovetture.
La sentenza in esame è stata resa a seguito dell’impugnazione davanti al Consiglio di Stato della suindicata pronuncia del Tar, con la quale la ricorrente sostiene che l’attività da esercitarsi non contrasterebbe con la destinazione dell’immobile, nè con le prescrizioni di zona, in quanto ricadrebbe nell’alveo dell’ultima voce delle destinazioni d’uso ammesse nelle NTA e cioè quella residuale delle ipotesi definite “similari”.
Si sostiene, infatti, che l’attività da intraprendersi risponderebbe a finalità di interesse generale, così come altre esercitate nelle vicinanze, e non sarebbe sostanzialmente diversa da quella, ad esempio, di “deposito di autobus e relative infrastrutture” a servizio del vicino aeroporto.
I Giudici di Palazzo Spada non condividono le argomentazioni della società appellante e chiariscono che la normativa che disciplina la zona interessata non è equivoca nel destinarla ad attrezzature, infrastrutture ed impianti “di interesse generale”, da realizzarsi ad iniziativa “di enti, amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti” per il perseguimento “di finalità pubbliche o di uso pubblico, proprie della zona”.
Viene altresì evidenziato che le attrezzature, infrastrutture ed impianti possono essere oggetto di intervento anche da parte di soggetti privati, purché anche da questi venga rispettato il requisito della pubblica finalità.
Degno di nota è quanto osservato dal Consiglio di Stato laddove l’esponente lamenta l’errata affermazione del Tar in ordine alla “costante destinazione” ad hangar che avrebbe avuto negli anni il capannone; sostiene la società ricorrente che il fabbricato, benché concepito per tale specifico uso, non era mai stato effettivamente e concretamente adibito a ciò.
Osserva il Collegio che “il fatto che in concreto non si sia potuto finora utilizzare il fabbricato in conformità alla sua destinazione non toglie, di per sé, che una destinazione d’uso specifica potesse comunque essere stata ad esso impressa, cosa che ne aveva permesso in concreto l’edificazione”; né, conclude, il mancato utilizzo può valere a far venire meno la destinazione d’uso impressa all’immobile.