La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi
Nota a Tar. Lombardia. N. 585 depositata in data 05/03/2014
Con la sentenza in commento i Giudici hanno nuovamente esaminato le problematiche sottese alla qualificazione giuridica degli interventi edilizi quali ristrutturazioni, ricostruzioni o, nuove costruzioni.
In particolare, il caso in esame, concerne gli interventi realizzati sulla proprietà confinante con il terreno del ricorrente.
Tali opere, così come risultanti dalla denuncia di inizio attività, erano finalizzate alla parziale ricostruzione dell’edificio ed la recupero a fini abitativi del sottotetto già esistente, ai sensi degli artt. 63 e 64 della L. Reg. Lombardia n. 12 del 2005. La relazione allegata al progetto di recupero, specificava che si trattava di interventi di sostituzione edilizia, conformi alle prescrizioni di cui all’art. 5 della L. Reg. Lombardia n. 4 del 2012, e comportanti l’integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente.
Secondo parte ricorrente però, i lavori concretamente eseguiti qualificavano l’intervento come nuova costruzione realizzato oltretutto in spregio delle disposizioni relative alle distanze tra edifici.
Il Collegio giudicante ha constatato che nello specifico, fosse effettivamente riscontrabile una sostanziale differenza tra gli interventi risultanti dal progetto, ed i lavori di demolizione e ricostruzione realmente eseguiti, poiché il nuovo edificio differiva da quello preesistente per sagoma ed altezza.
Secondo i Giudici, si realizza una ristrutturazione edilizia quando, il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente per sagoma, volume e superficie e pertanto, gli interventi di recupero dei sottotetti, che determinino delle trasformazioni non riconducibili a tale concetto, non sono ammissibili in quanto rappresentano delle nuove costruzioni come tali vincolate alle disposizioni dettate dal Legislatore in materia di distanze legali tra edifici.
Secondo Giurisprudenza costante, le ristrutturazioni comportano modificazioni solo all’interno dell’edificio del quale rimangono inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura; la ricostruzione invece postula la demolizione di queste componenti essenziali (per causa naturale o per scelta) ed il loro esatto ripristino senza variazione alcuna di altezza o di volumetria rispetto all’edificio preesistente; la nuova costruzione infine è un intervento che richiede la modifica di tali indici come tale soggetto alla disciplina in tema di distanze vigente al momento dei lavori (Cassazione civile, sez. II, 21/05/2012, n. 8015; Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221).