Attività edificatorie compatibili con le finalità di una zona agricola
Nota a Consiglio di Stato n. 1099, depositata il 10/03/2014
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, in riforma del giudicato di primo grado, ha annullato il permesso di costruire rilasciato agli appellati, relativo alla realizzazione di lavori edili per un deposito di auto situato in zona rurale.
Nel caso di specie gli appellanti ritenevano incompatibile tale autorizzazione con quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale e dal PRG, in riferimento alle attività edificatorie realizzabili nell’area in questione.
Il titolo abilitativo de quo infatti sarebbe stato concesso in violazione agli strumenti urbanistici, i quali, nella zona di cui è causa, legittimano unicamente la realizzazione di attività connesse allo sviluppo delle attività agricole – produttive (coltivazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria, agriturismo) ed alla tutela del territorio non edificato.
Secondo Giurisprudenza nelle zone agricole sono realizzabili unicamente interventi conciliabili con la funzione agricola dell’area sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico ed idrologico, e come tali quindi, non pregiudicanti in modo definitivo la destinazione naturale del territorio (Consiglio di Stato 5442/2011; Consiglio di Stato 1624/2010; Consiglio di Stato 4204/2012).
I Giudici pertanto hanno ritenuto inconciliabile con le finalità agricole, e dunque incompatile, la realizzazione del piazzale-deposito sull’area in questione.
Tale opera “altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di permanente trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio disciplinato dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 che, essendo subordinato al permesso di costruire, deve necessariamente rispettare la tipologia e le destinazioni d’uso funzionali consentite per la zona agricola”.
Le note tecniche di attuazione del PRG prevedono espressamente che gli interventi in zona rurale debbano essere improntati allo sviluppo delle attività agricole ed alla preservazione del territorio sicchè il provvedimento in questione è stato adottato nella consapevolezza dell’incompatibilità delle suddette opere con le disposizioni del PRG.