Il condizionamento della volontà del Consiglio Comunale dalle richieste del Sindaco e l’illegittimità dei provvedimenti adottati.
Nota a Tar Milano, sentenza n. 1215, depositata in data 12 settembre 2014.
Nel caso di specie il Collegio giudicante torna ad affrontare la questione giuridica dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo e dei limiti all’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione nell’ambito delle proprie attività.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati censurandone l’illegittimità per eccesso di potere dell’Amministrazione Comunale resistente nell’ambito della propria attività discrezionale. In particolare il Sindaco aveva subordinato l’accoglimento dell’istanza di modifica della destinazione urbanistica di alcuni terreni del ricorrente, alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui quest’ultimo si impegnava al pagamento di alcune somme di denaro da destinare a “oneri qualitativi”. Il ricorrente si era rifiutato di sottoscrivere tale obbligo ed aveva quindi impugnato gli atti successivi inerenti.
Il Tribunale ha ravvisato un vizio di legittimità nel provvedimento adottato da Sindaco non avendo lo stesso alcun potere di disporre in tal senso.
Il Comune può prevedere oneri edificatori a fronte dell’attribuzione ad un’area di una capacità edificatoria, “ma ciò deve avvenire da pare del Consiglio Comunale, nel procedimento di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico e nei soli casi previsti dalla legge”.
Nell’ordinamento degli enti locali, disciplinato dal Testo unico degli enti locali approvato con d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale è chiamato ad esprimere gli indirizzi politico-amministrativi di carattere generale, che si traducono in atti amministrativi fondamentali tassativamente indicati nell’art. 42. Gli atti di competenza del Consiglio sono espressamente definiti “fondamentali” dal legislatore, proprio per indicare che si tratta di atti assai significativi e qualificanti per la vita e l’organizzazione dell’ente, che per la loro rilevante incidenza e/o straordinarietà rispetto al flusso quotidiano dei bisogni correnti richiedono l’attenzione del massimo organo.
Rispetto a tali atti la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva e tassativa.
Il Sindaco invece, stante le competenze ad esso riconosciute dall’art. 50 del T.U.E.L. è responsabile dell’amministrazione del Comune (si tratta di una responsabilità di natura politica), ha il potere di rappresentare l’Ente, ed inoltre esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
I giudici pertanto hanno ritenuto che i provvedimenti impugnati nella parte in cui dettano la disciplina urbanistica dell’area di proprietà del ricorrente, appaiono viziati da eccesso di potere non potendo escludere che la richiesta del Sindaco ed il relativo rifiutato da parte del ricorrente abbiano influenzato le decisioni del Consiglio Comunale e ne hanno quindi disposto la sospensione.