Il pregiudizio al valore paesaggistico va effettuato in concreto ed attraverso un puntuale esame e non mediante generici ed astratti giudizi stereotipati
Commento a sentenza Tar Molise, 24 ottobre 2014, n. 564
Con il provvedimento in commento il Collegio di Campobasso conferma la valutazione cautelare che aveva ritenuto illegittima la nota della Soprintendenza prodromica al provvedimento regionale di accertamento negativo della compatibilità paesaggistica, richiesto ai sensi del comma 5, dell’art. 167, D. Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, avente ad oggetto l’installazione di moduli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato sito nel centro storico comunale.
Il Comune nel quale dovevano realizzarsi gli interventi sull’immobile soggetto a tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale correttamente – afferma il Tar – ha dato impulso al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica trattandosi di aree pacificamente oggetto di provvedimento di tutela.
A conclusione del predetto procedimento di rilascio dell’autorizzazione è stato emesso provvedimento di accertamento negativo della compatibilità paesaggistica e ciò sulla scorta di una valutazione di carattere generale operata dal Sovrintendente il quale ha pure omesso di verificare in concreto “se l’installazione potesse recare o meno effettivo pregiudizio al valore paesaggistico della zona”.
Chiarisce il Giudice adito che la valutazione di compatibilità di un intervento con i valori paesaggistici non può essere accertata attraverso giudizi astratti e stereotipati, ma mediante un puntuale esame delle caratteristiche dell’intervento da realizzare, al fine precipuo di determinare se sussista un vulnus alla tutela paesaggistica.
In sede partecipativa la ricorrente aveva puntualmente dedotto precise circostanze alle quali la Sovrintendenza aveva opposto unicamente valutazioni di carattere generale sull’importanza e sulla rilevanza dell’installazione di pannelli fotovoltaici all’interno dei centri storici, nonché valutazioni generiche sull’impatto negativo per il paesaggio quale conseguenza di interventi analoghi – e non del singolo impianto – sui centri storici.
Così facendo, sostiene il Collegio nell’accogliere il ricorso, “non solo il Sovrintendente ha generalizzato un giudizio che non trova riscontro alcuno per quanto riguarda il centro storico, ma ha omesso di accertare se le modalità di posizionamento dei pannelli, anche alla luce delle caratteristiche della falda del tetto destinata ad ospitarli, fossero effettivamente tali da assumere caratteri detrattivi”.
A giudizio del Collegio, l’impugnata nota della soprintendenza deve ritenersi illegittima perché, in luogo di verificare in concreto se l’installazione in questione potesse recare effettivo pregiudizio al valore paesaggistico della zona, si è limitata a emettere una serie di valutazioni di carattere generale asseritamente ostative all’installazione dei suddetti impianti in tutti gli immobili siti in centri storici.