Sia nell’ambito della realizzazione di MSV (ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Regionale n. 3/2000) che di GSV (ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Regionale n. 3/2000 e dell’art. 6, comma 11 della L.R. n. 6/2010) vige il principio della contestualità dei procedimenti (o quantomeno, per le Grandi Strutture di Vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata, la correlazione dei procedimenti ex art. 6, comma 17 della L.R. n. 6/2010).
Tale principio, ai sensi della più consolidata giurisprudenza, è “finalizzato ad evitare insediamenti commerciali in contrasto con le previsioni urbanistiche, localizzati cioè in zone o edifici privi di destinazione conforme. Esso tuttavia comporta che la legittimità dell’autorizzazione commerciale è condizionata dalla programmazione urbanistica, mentre non è altrettanto vero che la legittimità della programmazione urbanistica è subordinata al rilascio dell’autorizzazione commerciale”.
Quanto affermato trova conferma nella sopracitata disciplina la quale, di norma (dunque, salvo le deroghe ammesse ai sensi della stessa) impone, a prescindere dalla qualificazione della struttura, che “la conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 114/1998”.
In tal senso è bene precisare che il principio di contestualità è posto a tutela dell’esigenza di contenere il consumo di suolo ove ciò non sia strettamente necessario: in tal senso, secondo il T.A.R. di Milano, “la ratio sottesa al principio di contestualità, è infatti di evitare l’avvio di lavori, ed il relativo consumo di suolo, destinati alla realizzazione di strutture commerciali che non saranno in realtà mai autorizzate, ad evidente tutela di un interesse di natura pubblicistica, il cui soddisfacimento è posto a carico dei privati, tenuti a procrastinare l’inizio delle opere, fino alla conclusione del procedimento per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale”.
Ora, fermo l’obbligo di contestualità dei procedimenti e del preventivo rilascio dell’autorizzazione commerciale (la quale presuppone, come anzidetto, la conformità urbanistica dell’intervento) rispetto ai titoli abilitativi edilizi, è bene precisare che le sopracitate norme non forniscono alcuna indicazione in merito all’ipotesi in cui, in presenza di tutti i presupposti di legittimità, il procedimento edilizio-urbanistico venga concluso prima di quello commerciale, rilasciando dunque i titoli abilitativi preliminarmente all’autorizzazione commerciale.
Stante la peculiarità della fattispecie, di non immediata soluzione in assenza di precise indicazioni legislative, si richiama quanto affermato in via di principio in una pronuncia del T.A.R. di Napoli il quale ritiene che “la ratio della regola della contestualità risiede, infatti, precipuamente nell’esigenza di scongiurare il rilascio di autorizzazioni commerciali in assenza del propedeutico raccordo urbanistico. Ma ciò non significa che detta regola operi in senso inverso, rendendo illegittimo un titolo abilitativo alla costruzione di uno stabilimento commerciale prima che siano emessi i relativi titoli annonari”.
Pur qualificandosi come vizio di natura procedurale, non è pacifico che la violazione del principio di contestualità sia di per sé inidonea a configurare l’illegittimità dei titoli autorizzativi rilasciati in presenza di tutti gli ulteriori presupposti, pur dovendosi rilevare che – in termini generali – secondo il principio espresso dall’art. 21-octies, comma 2 della Legge n. 241/1990 non è annullabile “il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.