L’articolo 51 della L.R. n. 12/2005, così come modificato ed integrato dalla L.R. n. 18/2019, ha previsto una serie di destinazioni d’uso attuabili in deroga allo strumento urbanistico potenziando il principio della cd. indifferenziazione degli usi per alcune funzioni espressamente indicate nella norma.
Il disegno normativo tiene peraltro conto della sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale intervenuta sulla normativa della Regione Umbria, la quale riduceva le categorie funzionali delineate a livello nazionale generando evidenti profili di incostituzionalità: in tal senso il Legislatore regionale ha pertanto mantenuto ferma la classificazione di cui all’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 pur sviluppando una serie di profili certamente innovativi che agevolano il riuso del patrimonio edilizio esistente incentivando operazioni immobiliari in tal senso.
In aggiunta, nella superficie urbanizzata come definita nel P.T.R., la possibilità di variare la destinazione d’uso all’interno della medesima categoria funzionale è sostanzialmente ampliata, anche in deroga al P.G.T. e senza la necessità di dover assoggettare il cambio d’uso al reperimento di aree per servizi e di interesse generale, fino al limite delle destinazioni esplicitamente escluse dal P.G.T., nonché delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio, incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq., delle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d’uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del P.G.T.