Al fine di incentivare l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto Rilancio ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso in abitativo di fabbricati non aventi, all’origine, tale funzione, ovviamente previa verifica che tale variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che assente i lavori e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
In modo particolare l’Agenzia delle Entrate, in ordine ad un caso di un fabbricato composto da un’unità abitativa A/4 con relativo garage pertinenziale autonomamente accatastato e di due altre unità immobiliari accatastate in C/2 e C/6 attigue e indipendenti dall’abitazione, che al termine dei lavori sarebbero diventate una unica abitazione con relativa pertinenza, ha riconosciuto per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 il limite di spesa “pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate)” mentre, al contrario, “per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento” (Risposta all’interpello n. 242 del 2021).