Come ben noto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’agevolazione del Superbonus, per gli interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari gli importi di spesa ammessi sono pari a 96.000 euro, dovendosi in ogni caso riferire l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020).
È stato altresì puntualizzato, in risposta all’interpello n. 419 del 2020, che “se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità”: dunque, nel caso esaminato dall’Agenzia, le unità, “anche se accatastate separatamente dall’edificio principale, sembrano avere un carattere pertinenziale che conserveranno anche a seguito dei lavori. Pertanto, alle spese sostenute per gli interventi su tali pertinenze potrà applicarsi il sismabonus previsto dal citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ma nel medesimo limite di spesa di 96.000 euro previsto per l’unità immobiliare principale, in quanto gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa”.
Si rileva in ogni caso che in presenza di accessori non qualificabili come pertinenze, pur non potendo accedere direttamente al Superbonus, per gli stessi rimane astrattamente ipotizzabile l’applicazione del sismabonus ordinario ove integrino, ovviamente, i requisiti di legge (Risposta all’interpello n. 231/2021).