La sentenza del Tar Campania n. 4855/2008 ha affrontato il tema del conferimento degli incarichi a professionisti estranei alla pubblica amministrazione.
La materia delle cosiddette consulenze esterne è stata oggetto di recente di alcune modifiche normative; in tal senso il legislatore ha individuato alcuni presupposti specifici nell’art. 7 co VI del Dlgs n. 165/2001, convertito nella legge n. 248/2006, che ha ribadito il carattere altamente qualificato di tali prestazioni, richiedendo: “una particolare e comprovata specializzazione universitaria”.
La vicenda censurata dal giudice amministrativo trae origine da una deliberazione di giunta comunale che aveva attribuito a un avvocato esterno l’incarico di patrocinio e consulenza legale in sede amministrativa e civile. Il Tar Campania ha stabilito: “la violazione del principio costituzionale di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione e dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità”.
La motivazione della sentenza appare quindi incentrata, oltre che sulla mancata osservanza del principio costituzionale, sancito dall’art. 97 della Costituzione, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, sulla violazione dell’articolo 7 del Dlgs 165/2001, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, a esperti d particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. La suddetta sentenza dopo avere elencato i presupposti per l’affidamento dell’incarico, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Il giudice amministrativo campano esclude inoltre che in tale fattispecie possa trovare applicazione analogica con il disposto dell’art. 91 co II del Dlgs n. 163/2006, che prevede che gli incarichi di progettazione o di coordinamento della sicurezza di importo inferiore alla soglia dei centomila euro, possono essere affidati a stazioni appaltanti secondo la procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara.
In una precedente pronuncia, la n. 263/2008, anche il Consiglio di Stato ha statuito che: “nell’ambito di una procedura di gara informale per il conferimento di un incarico fiduciario, le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento della procedura di selezione dei partecipanti, nonché la salvaguardia del valore della loro par condicio, impongono poi, di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara”. Nella fattispecie, il conferimento di un incarico professionale di consulenza per gli aspetti geologici è stato ritenuto rientrante nell’esercizio di un’attività professionale qualificata locatio operis.