Le aree sottoposte a vincoli non sono edificabili essendo pregiudicata qualsiasi trasformazione economica del bene: il contribuente non è pertanto tenuto al versamento dell’I.C.I. (oggi I.M.U.)
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 71/35/13 resa dalla XXXV Sezione, dichiara inequivocabilmente che “un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato” non è assoggettabile all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) “essendo in tali aree precluso al privato tutte quelle trasformazioni che sono riconducibili alla comune definizione di edificazione”.
La Commissione Tributaria, nel rigettare l’appello del Comune, fa espresso richiamo alle motivazioni del giudice di prime cure, il quale si era esso stesso riferito alla consolidata giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione in tema di ICI.
A titolo di mero esempio la sentenza n. 25672/08, resa in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione, ricorda che la Sezione Tributaria ha ripetutamente negato la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a “verde pubblico attrezzato” in quanto tale destinazione è “preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione” e le trasformazioni, se previste, sono “concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi”.
Ribadisce la Sezione Quinta della Corte di Cassazione un principio da essa ripetutamente enunciato secondo cui “ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche; ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione”; soluzione in grado di fornire validi rimedi al fine di determinare se un’area sia fabbricabile o meno “anche ai fini I.C.I.”, come sottolineato dalla sentenza 19161/04 della medesima sezione.
Pertanto, la pronuncia in commento della Commissione Tributaria dà credito e consolida la tesi giuridica sostenuta dallo studio legale nell’ambito di diversi contenziosi, nei quali vengono citati in giudizio i Comuni, affinché venga accertato e dichiarato dal Tribunale adito che il tributo in questione non è dovuto.
Trattasi di diverse fattispecie: aree interessate da verde pubblico, parcheggi, piste ciclabili o strade urbane, su cui è stato apposto il previsto vincolo preordinato all’esproprio e che, pertanto, non consente al proprietario di operare alcuna iniziativa in regime di libero mercato; cespiti con destinazione urbanistica legata alla realizzazione degli istituti perequativi, destinate pertanto alla realizzazione di standard urbanistici da cedere gratuitamente al Comune ed ai quali sono stati attribuiti diritti edificatori da conferire agli ambiti di trasformazione.
In tutti questi casi, o in casi analoghi, è evidente ed immediatamente percepibile, come chiaramente statuisce la Commissione Tributaria Regionale di Milano, “il vincolo di utilizzo meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità”
Su tali solide argomentazioni si è provveduto a proporre azione di accertamento negativo, al fine di conseguire sentenza dichiarativa in ordine alla non debenza del tributo a carico degli assistiti, mancando inequivocabilmente il presupposto per il versamento dell’imposta, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina sull’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), in quanto non sono da considerarsi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici che ne escludono la possibilità di edificare.