Concetto di ristrutturazione edilizia: la ricostruzione su ruderi integra sempre una nuova costruzione
Il caso, da cui trae origine la sentenza in commento, riguarda un intervento volto al recupero di unità agricola originaria ed in particolare alla ricostruzione di un edificio parzialmente diruto costituito da un immobile agricolo di epoca rinascimentale con allegata torre colombaia, autorizzato con rituale permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica.
Detto immobile era stato assoggettato a sequestro preventivo sul presupposto che il permesso di costruire per esso rilasciato fosse in contrasto con la normativa edilizia nazionale e regionale, nonché con l’art. 115 comma 5 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente.
Più specificamente il Tribunale rilevava che, nell’area interessata dall’intervento edilizio in oggetto, lo strumento urbanistico comunale non consentiva interventi di nuova costruzione mentre permetteva quelli di ristrutturazione edilizia. Nella specie, peraltro, la ristrutturazione progettata dalla ricorrente non avrebbe potuto essere assentita come tale, perchè, alla data della presentazione della relativa richiesta di permesso di costruire, il fabbricato preesistente era ridotto allo stato di rudere e la ricostruzione su ruderi integra sempre una “nuova costruzione”. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del proprietario dell’immobile de quo eccependo che l’intervento in oggetto sarebbe stato perfettamente conforme alla normativa regionale e comunale e che anche l’art. 115 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente piano urbanistico generale consentirebbe, nella zona territoriale in oggetto, il restauro ed il risanamento conservativo degli edifici.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso.
Più specificamente i Giudici nomofilattici hanno sottolineato che secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce “ristrutturazione” ma “nuova costruzione”.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli “rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che – nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso – ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”.
Tali interventi, in particolare, comprendono: il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell’individualità originaria dell’immobile.
La finalità del restauro e del risanamento conservativo, dunque, è quella di rinnovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre però nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali.
Elementi tipologici di un edificio sono tutti quelli di natura architettonica e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie.
Elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la c.d. “iconicità” del manufatto intesa come quell’insieme di caratteristiche – disposizione dei volumi, elementi architettonici, particolari rifiniture, che lo distinguono ed inquadrano in modo peculiare.
Elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli che compongono materialmente la struttura stessa dell’organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento armato, tetto in coppi etc. Gli elementi strutturali non possono ricevere modificazioni da interventi di restauro e risanamento conservativo.
L’intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, dunque, resistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perchè è finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell’ambito degli spazi concretamente identificabili.
Nella vicenda in esame, invece, è stata ritenuta la carenza di elementi certi di riscontro in base ai quali possa affermarsi che già dal solo esame delle esistenti strutture residue fosse chiaramente ricostruibile l’originaria consistenza dell’immobile.