La sentenza in commento origina dall’impugnazione promossa dagli odierni appellanti e volta all’ottenimento della riforma della sentenza pronunciata dal Tar Toscana concernente diniego di autorizzazione edilizia.
Più specificamente gli appellanti presentavano al comune di Firenze richiesta di autorizzazione edilizia per la costruzione di un parcheggio interrato, ex art. 9 della L. n. 122/89, quale pertinenza di una loro unità immobiliare situata su un terreno antistante il cimitero monumentale, annesso alla chiesa , ed ubicato all’interno del Parco storico della colline fiorentine.
L’Ente Locale emetteva diniego alla richiesta perché ha ritenuto la domanda in contrasto con l’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34 che vieta l’edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar della Toscana, che respingeva il ricorso con sentenza n. 164/08.
Avverso tale decisione viene promosso appello con il quale si deduce l’ erroneità della sentenza di primo grado per la violazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/34, in quanto non sarebbe stato considerato che le caratteristiche tipologiche e funzionali della costruzione non avrebbero potuto arrecare pregiudizio agli interessi tutelati da tale norma e per l’omessa applicazione dell’art. 9 della L. n. 122/89, che consente la realizzazione di parcheggi interrati anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sul presupposto della inderogabilità dei soli vincoli con valenza paesaggistica ed ambientale.
Il Collegio ha ritenuto infondato l’appello sulla scorta della giurisprudenza, ormai consolidata, che precisa che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dall’ articolo 338 del D.P.R. 1265/34, o al limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/90 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt a 100 mt, “si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Inoltre, trattandosi di un vincolo assoluto, non è possibile il riferimento al carattere derogatorio di cui all’art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, struttura servente all’uso abitativo e, comunque, posta nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui al cit. art. 338 .
La stessa Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale di tale art. 9 (sent. 459/89), ha interpretato la norma nel senso che il richiamo in essa contenuto al soli vincoli paesaggistici non consente l’indiscriminata utilizzazione del territorio per la realizzazione di parcheggi anche in zone soggette ad altri vincoli imposti dalla legislazione statale e regionale, che devono ritenersi fermi è impregiudicati, atteso che l’efficacia derogatoria di cui al citato art. 9 è prevista solo con riferimento, “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti” mentre, nella fattispecie, vengono in rilievo ulteriori e diverse finalità specificamente tutelate dal cit. art. 338, posto a fondamento del provvedimento di diniego.