L’atto in commento è un ricorso presentato al Tar Lombardia con il quale è stato impugnato un provvedimento che dichiarava la decadenza parziale della domanda di adesione al programma agro alimentare regionale ex Reg. 2078/92 e la conseguente parziale esclusione dai contributi regionali previsti.
L’Amministrazione Comunale assistita, infatti, presentava domanda di adesione al finanziamento europeo previsto per “la manutenzione dei sentieri di montagna/collina e ripristino di muretti a secco”, previsto dal Reg. CEE n. 2078/92, ottenendo ed utilizzando i relativi finanziamenti.
Un controllo degli Agenti del Comando Forestale locale rilevavano discrepanze tra le informazioni inserite nella richiesta del Comune e le reali condizioni del territorio e provvedevano a redigere verbale di accertamento comunicandolo alla Provincia, la quale provvede ad emettere l’atto di decadenza impugnato.
L’atto impugnato risulta viziato sotto il profilo della errata motivazione, in quanto esso fa riferimento esclusivamente ad un verbale di sopralluogo senza che siano state poste in essere attività tese ad una adeguata conoscenza dei fatti, peraltro, in questo caso, misurabili.
Infatti, le difformità accertate dai verbalizzanti sono il risultato di misurazioni che se effettuate in loco, piuttosto che sulla mappa e pertanto senza tenere conto della pendenza, condurrebbero ad un risultato più conforme alla realtà dei fatti.
L’atto è stato emanato senza che sia stata attivata alcuna istruttoria, necessaria per la fase di misurazione delle opere da effettuarsi in contraddittorio e per indicare e stabilire i metodi da adottare per la misurazione, quindi illegittimo per difetto assoluto di istruttoria.
L’assenza di un’adeguata conoscenza dello stato dei fatti e, quindi, di un’adeguata ponderazione e valutazione delle situazione, rileva sotto il profilo della illegittimità per eccesso di potere ed erronea applicazione della potestà discrezionale dell’amministrazione che emana l’atto.
Con il ricorso in commento viene richiesto al giudice amministrativo la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati e la dichiarazione di nullità del provvedimento di decadenza parziale dalla domanda di adesione al programma agro-ambientale regionale ex Reg. 2078/92, e pertanto l’esclusione parziale dai contributi previsti, nonché la dichiarazione di infondatezza dell’accertamento di cui al verbale Corpo Forestale dello Stato.
Dott.ssa Loretta Davanzo