L’Ente delegato che riceve la richiesta di autorizzazione paesaggistica è obbligato a trasmettere la documentazione alla sovrintendenza affinché questa renda il proprio parere obbligatorio e vincolante
La pronuncia che in questa sede si annota è stata resa a seguito della proposizione di un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, per conto di una società assistita dallo studio legale, avverso il provvedimento dell’Ente Parco con il quale veniva dichiarata improcedibile la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa al recupero di un insediamento rurale dismesso.
In breve la vicenda: la società ricorrente è proprietaria di una serie di appezzamenti di terreno con edifici esistenti all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, insistenti nella Zona G2 “Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola”, nonché ricadenti nelle aree che comprendono “Insediamenti rurali dismessi” nel Piano di Governo del Territorio per i quali è previsto il recupero.
La società proprietaria, dopo avere elaborato un progetto per opere di riqualificazione urbanistica e territoriale mediante l’utilizzo di strumenti innovativi ad alto valore ambientale, sociale ed economico, in vista della prossima manifestazione mondiale dell’Expo 2015, depositava rituale istanza inerente il “recupero insediamento rurale dismesso”, la quale veniva avversata dall’Ente Parco, con l’invio di comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990 con la quale preannunciava che la richiesta sarebbe stata dichiarata improcedibile.
L’imminente improcedibilità, argomentava l’ente subdelegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sarebbe stata la conseguenza di una carenza documentale preclusiva ad un’adeguata valutazione dell’intervento proposto, nonché sul presupposto che il recupero in esame riguarderebbe aree ed edifici sui quali erano già stati eseguiti interventi edilizi in assenza di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire evincibili da un precedente verbale di accertamento.
Venivano depositate dallo studio legale rituali osservazioni ove, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 146 D.L.vo 42/2004, si richiedeva che venisse in ogni caso trasmessa al soprintendente la documentazione allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica affinché esprimesse il proprio parere obbligatorio; purtuttavia l’Ente Parco emanava comunque il provvedimento con cui dichiarava improcedibile l’istanza.
A sostegno del ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per eccesso di potere, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà manifesta e sviamento nonché la violazione dell’art. 146, comma 7, 167, commi 4 e 5 e 149 del D. Lgs. 42/2004 per eccesso di potere, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta.
Il collegio, nell’accogliere integralmente la tesi difensiva esibita negli atti depositati, annullava il provvedimento impugnato in quanto “l’Ente Parco era obbligato a trasmettere alla Sovrintendenza di Milano l’istanza corredata dalla complessiva documentazione alla stessa allegata, al fine dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante”.
A supporto della propria decisione, il Tar Milano, ricorda che secondo la costante giurisprudenza, l’intervento dell’Amministrazione Statale nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica assume la forma del parere obbligatorio e vincolante, non limitandosi ad esercitare un controllo di legittimità su di un precedente atto, ma intervenendo nell’esercizio di un potere attivo di cogestione del vincolo paesaggistico.
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, conclude, “presuppone una valutazione complessa che prende le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso, e il relativo provvedimento deve essere preceduto dall’acquisizione del parere della Sovrintendenza”.