Quanto all’esecuzione di lavori su beni paesaggistici
La fattispecie penale de qua è afferente all’assunta esecuzione di lavori su beni paesaggistici ovvero a lavori / modificazioni dell’assetto del territorio comportanti un mutamento perpetuo e definitivo del medesimo, asserzione invece vanificata dalla pronuncia emessa.
Invero, compiutamente istruito il procedimento mediante le produzioni documentali e le escussioni testimoniali, nella sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione distaccata di Morbegno (n. 63 del 25 marzo 2010), in totale condivisione delle tesi difensive dello studio, è stato osservato quanto di seguito.
Precisamente, quanto al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 44 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 e all’art. 142, lett. b) ed f), 146 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 – in base al quale l’imputato, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, aveva ormeggiato il battello de quo in acque demaniali, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del prefato Testo Unico, recando pregiudizio all’aspetto esteriore dei luoghi de quibus oggetto di protezione – atteso che nella fattispecie concreta gli interventi dianzi citati sono riferiti ad un bene trasportabile, viene meno (all’evidenza) il sopra menzionato carattere definitivo e perpetuo, anche sulla scorta della circostanza che l’imputato si è effettivamente attivato per la relativa rimozione / spostamento dello stesso e, quindi, per il ripristino dello stato dei luoghi.
Oltretutto, quanto al capo di imputazione afferente al reato di cui all’art. 734 c.p. (rubricato “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”) è stato osservato che, il riconoscimento del Piroscafo quale bene di interesse storico culturale meritevole di tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (del quale ne è stata vietata la demolizione) non collima con il concetto di alterazione della bellezza dello stato dei luoghi in cui è situato (in relazione ai quali non è derivato alcun depauperamento, così come invece ex adverso sostenuto).
All’uopo viene altresì soggiunto che, quello di cui alla norma prefata, integra un reato di danno, non già di pericolo (o di danno presunto) di conseguenza, ai fini della sussistenza dell’illecito penale, occorre che l’alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deterioramento delle bellezze naturali, di talchè deve essere ineludibilmente fornita la prova in ordine all’effettività del danno, che invero non può essere meramente significato (come nella fattispecie concreta) essendo necessario ed indefettibile, ai fini della prefata contravvenzione, una lesione significativa della bellezza naturale tale da turbarne il godimento estetico e da comportare il danneggiamento dell’ambiente.
Inoltre, nel prosieguo della pronuncia, per quanto concerne ai reati di cui agli artt. 633 e 639 – bis c.p. (sostanzialmente afferenti alla fattispecie dell’invasione arbitraria di terreni altrui), sulla scorta dell’assunto che la motonave de qua veniva ormeggiata in modo stabile, occupando arbitrariamente lo spazio di proprietà del Demanio pubblico dello Stato, si è rilevato il difetto di prova in ordine alla circostanza che l’imputato sia l’autore dell’ormeggio, oltrechè del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ossia l’aver agito al fine di occupare un bene altrui (ad ogni modo ribadendo, come dianzi detto, che l’imputato si è effettivamente attivato per la relativa rimozione / spostamento del Piroscafo e, quindi, per il ripristino dello stato dei luoghi).
Di talchè il giudizio si è concluso con una sentenza di assoluzione in ordine a tutti e tre i capi di imputazione ut supra elencati e disaminati.