La questione giuridica esaminata dallo studio è relativa alle modalità di individuazione dell’autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Le parti ricorrenti, che hanno conferito incarico per l’impugnazione degli atti di adozione ed approvazione del Piano di Governo del Territorio, sono proprietarie di alcune aree oggetto di diversa classificazione urbanistica e titolari, pertanto, di un interesse diretto e giuridicamente rilevante.
Le norme vigenti in materia di modalità di individuazione dell’autorità competente VAS prevedono che tale incombente debba essere preceduto da una puntuale regolamentazione di carattere generale ed astratto che fissi a priori i criteri di individuazione della stessa e che sia, in tal modo, adatta ad assicurare autonomia ed indipendenza dell’autorità stessa dall’autorità procedente.
L’autonomia tra le due autorità coinvolte nel procedimento di approvazione di un determinato piano assume rilievo in considerazione dello scopo principale della procedura di VAS, che è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente: ecco perché la scelta deve ricadere su soggetti autonomi ed in grado di assicurare la dovuta competenza tecnica in materia ambientale.
In particolare, affinché l’autorità in questione possa ritenersi pienamente conforme ai requisiti espressamente previsti è indispensabile che l’individuazione della stessa avvenga per il tramite di una previa disciplina regolamentare che ne contenga i criteri.
Nel caso concreto risulta evidente, alla luce delle concrete modalità attuate, l’illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione Comunale nell’individuazione dell’autorità competente per la V.A.S. del Piano di Governo del Territorio.
Tale incombente, infatti, essendo stato espletato al momento dell’avvio del procedimento di V.A.S., all’interno, quindi, di una specifica procedura, difetta dei necessari presupposti di generalità ed astrattezza indispensabili ed assolutamente imprescindibili al fine di assicurare all’autorità competente, rispetto all’autorità procedente, quel sufficiente grado di autonomia e separazione espressamente previsto dalle vigenti norme.
L’interesse diretto e giuridicamente rilevante dei ricorrenti a contestare la procedura di V.A.S. consegue inevitabilmente alla mancata specifica valutazione delle istanze presentate nel corso della fase di formazione del Piano di Governo del Territorio.