Dubbi di legittimità relativamente all’adozione di piani attuativi in violazione della norma che prevede l’individuazione del “pubblico interessato” nella procedura di VAS
I moderni principi di tutela ambientale, che trovano attenta attuazione nella Direttiva 2001/42/CE e nel D. Lgs. 152/2006, sottolineano come la partecipazione del pubblico, l’interazione sociale ed il dialogo tra autorità, amministrazioni e cittadini siano oramai elementi imprescindibili di un modello di sviluppo volto a favorire le concrete azioni di integrazione degli aspetti ambientali all’interno dei processi di pianificazione.
In particolare, la citata direttiva e, successivamente, il D. Lgs. n. 152/2006 nonché la disciplina regionale contenuta nella DCC n. VIII/351/2007, nella DGR 6420/2007 e nella DGR 9/761/2010, indicano tra i soggetti che devono necessariamente essere coinvolti nel processo VAS il “pubblico” ed il “pubblico interessato”, intendendo il primo come una o più persone fisiche o giuridiche, ed il secondo come il “pubblico” che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure.
Nel caso che ha coinvolto l’attività dello studio legale a tutela degli interessi di un proprio assistito in sede amministrativa, si è prospettata la violazione e falsa applicazione della disciplina sopra richiamata, laddove l’amministrazione, nella procedura di approvazione di un piano attuativo comprendente un fondo di proprietà del ricorrente, seppur invitata ad individuare il soggetto tra gli “interessati” alle procedure di compatibilità ambientali, negava che lo stesso potesse essere inserito nell’elenco dei soggetti definiti “pubblico interessato” in quanto non appartenente ad organizzazioni che promuovono la protezione dell’ambiente o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’amministrazione ha inoltre deciso che il piano attuativo in parola doveva essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fondando la propria decisione sull’assunto che non emergevano criticità tali da renderlo sottoponibile a VAS.
Motivazione smentita dall’elemento fattuale che gran parte dei progetti edilizi oggetto di piano attuativo, si trovano in fascia di rispetto dei pozzi di captazione acqua potabile, dato dal quale emerge la necessità di verificare le eventuali problematiche ambientali che potrebbero scaturire dal piano in approvazione.
Si è rilevato inoltre che secondo i Giudici del Consiglio di Stato, in linea di principio, un piano attuativo, sebbene di attuazione di uno strumento urbanistico generale, riguarda pur sempre la potestà di pianificazione territoriale la quale è, almeno potenzialmente, in grado di dispiegare i propri effetti sul bene “ambiente” e, pertanto, non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale.
Ulteriore motivo di illeggittimità degli atti impugnati davanti al Tar territoriale e la violazione e falsa applicazione della disciplina inerente la corretta individuazione dell’autorità competente per la VAS.
Come infatti precisato dall’ormai nota sentenza del Consiglio di Stato n. 133/2011, l’individuazione dell’autorità dominus per la VAS non può essere effettuata ex post, vale a dire contestualmente al singolo procedimento di pianificazione, ma deve essere fatta a priori con atti nei quali venga individuato in via generale ed astratta il soggetto, ufficio o organo al quale viene attribuita la specifica veste.
Essendo quindi la predetta individuazione riferita allo specifico procedimento, è evidente il vizio lamentato, tale da inficiare l’intera attività espletata dalla P.A., comprese de determinazioni con le quali l’autorità competente ha escluso dalla procedura di VAS il piano attuativo oggetto di censura.